La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti degli avvocati di un consiglio dell’ordine spetta al C.d.O. costituito presso la Corte d’Appello, ex art. 38 r.d.l. n. 1578/1933 e dl n. 597/1947, ed ivi permane anche se successivamente, nelle more della fase preliminare, l’avvocato non sia più componente del C.d.O..L’attività preliminare, infatti, preordinata alla acquisizione degli elementi istruttori per l’eventuale successiva apertura del procedimento disciplinare o per l’archiviazione del caso, è essa stessa espressione del potere disciplinare e pertanto radica la competenza presso l’organo che tale attività ha svolto. (Nella specie è stato riconosciuto il radicamento della competenza presso il consiglio dell’ordine dal quale erano state svolte le indagini preliminari, con il conseguente deposito da parte dell’imputato della memoria difensiva e della documentazione probatoria). (Risolve il conflitto di competenza sollevato dal C.d.O. di Gela, con delibera 8 giugno 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità – Impugnazione dell’esponente – Inammissibilità.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il decreto di archiviazione, antecedente all’apertura del procedimento disciplinare, con il quale si manifesta la volontà di non iniziare ex officio l’azione disciplinare. Tale delibera peraltro è sempre revocabile in seguito a nuovi accertamenti e non da luogo a preclusioni di alcun genere. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 15 novembre 2002 e 8 agosto 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 1 settembre 2004, n. 191
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità – Impugnazione dell’esponente – Inammissibilità.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il decreto di archiviazione, antecedente all’apertura del procedimento disciplinare, con il quale si manifesta la volontà di non iniziare ex officio l’azione disciplinare. Tale delibera peraltro è sempre revocabile in seguito a nuovi accertamenti e non da luogo a preclusioni di alcun genere. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 19 novembre 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 1 settembre 2004, n. 190
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente sullo stato della pratica – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ripetutamente ometta e dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica e non restituisca i documenti avuti per lo svolgimento del mandato. (Nella specie, anche considerando la reiterazione dei comportamenti illeciti posti in essere, è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi otto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 8 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 1 settembre 2004, n. 189
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Avvocato – Norme deontologiche – rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente sullo stato della causa – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non dia informazioni al cliente sullo stato della pratica e richiesto non restituisca i documenti di spettanza del cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 14 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TESTA), sentenza del 15 luglio 2004, n. 181
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione – Revocazione chiesta per falsità della prova – Ammissione di falsità della testimonianza da parte del testimone – Mancanza di accertamento giudiziale della falsità – Inammissibilità.
La ritrattazione del testimone non può costituire, da sola, motivo di revocazione, salvo che la falsità delle dichiarazioni non sia stata accertata in sede penale o convenzionalmente riconosciuta; in mancanza di tali condizioni, il giudice della revocazione dovrebbe valutare la deposizione del teste e la sua ritrattazione per decidere se rispondente a verità sia l’una o l’altra. Il riconoscimento a cui fa riferimento il n. 2 dell’art. 395 c.p.c. non è, infatti, quello del soggetto da cui proviene la dichiarazione ritrattata, ma quello convenzionale della stessa parte che della prova si sia servita nel giudizio di merito, in quanto soltanto tale riconoscimento, costituendo prova legale, potrebbe integrare, al pari delle dichiarazioni giudiziali quell’accertamento definitivo e precostituito della falsità della prova, che è richiesto per l’istanza di revocazione. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile il ricorso al C.N.F. per revocazione ex art. 395 n. 2 c.p.c. se basato sulla semplice ammissione (affermazione) del testimone di falsità delle precedenti dichiarazioni rese. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F., 30 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 15 luglio 2004, n. 180
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c. – Revocazione per dolo – Mancanza di raggiri e artifici – Inammissibilità.
Ad integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio, ex art. 395 n. 1 c.p.c., non basta la semplice violazione del dovere di lealtà e probità, richiedendosi, invece, una attività intenzionalmente fraudolenta, concretizzatasi in artifici o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità. E’ pertanto inammissibile il ricorso ex art. 395 n. 1 c.p.c., proposto a seguito di semplici ammissioni di affermazioni non veritiere e di mancanza di produzione di elementi che attengono a comportamenti censurabili eventualmente sotto il profilo della lealtà e probità processuale, considerando che comunque il contegno delle parti nel processo può essere valutato in relazione alla struttura del processo stesso determinata dal principio del contraddittorio e dalle regole secondo cui nessuno è tenuto a produrre di sua iniziativa una prova contro se stesso. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto a seguito dell’affermazione di un testimone che aveva riconosciuto la non veridicità delle precedenti sue dichiarazioni rese). (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F., 30 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 15 luglio 2004, n. 180
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. – Ammissibilità.
Il ricorso per revocazione è ammissibile contro le sentenze dei giudici speciali e pertanto anche contro le sentenze del C.N.F., quale giudice speciale in materia disciplinare; l’ammissibilità del predetto ricorso può inoltre argomentarsi facendo riferimento al principio che in mancanza di norme dettate dalla legge professionale debbono applicarsi le norme di procedura civile. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F., 30 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 15 luglio 2004, n. 180
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Ritardo nella restituzione di documenti – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con i principi di deontologia forense, l’avvocato che non ottemperi alla consegna dei documenti più volte richiesti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Udine, 28 giugno 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PACE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 168
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso per revocazione – Decisione fondata su errore di fatto – Ricorso ex articolo 395 c.p.c. n. 4 – Ammissibilità.
E’ ammissibile il ricorso per revocazione, ex articolo 395 c.p.c. n 4, proposto per errore di fatto avverso una decisione del C.N.F. che dichiarava l’inammissibilità del ricorso perché tardivo fondandosi sull’erroneo presupposto che il ricorso fosse stato proposto oltre i termini mentre, invece, a seguito della documentazione ricevuta, (copia del ricorso con timbro della data di ricevimento), il ricorso risultava essere proposto ritualmente nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. (Accoglie il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F. n. 159/2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 166