Il conflitto positivo di competenza è ammissibile solo nella ipotesi in cui entrambi gli ordini abbiano aperto procedimento disciplinare nei confronti del professionista e il C.N.F. sia chiamato a deliberare a chi spetti tra i due la competenza. Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità della proposizione del conflitto di competenza nelle ipotesi in cui solo un ordine abbia aperto il procedimento disciplinare, comunicando all’interessato ed al P.M. l’apertura del procedimento con la formulazione del capo di incolpazione e del relativo addebito, (dovendosi in questa ipotesi applicare il principio della prevenzione). (Dichiara inammissibile il conflitto positivo di competenza sollevato dal C.d.O. di Modena nei confronti del C.d.O. di Napoli)
Categoria: abc
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i colleghi – Omesse informazioni al dominus – Omessa restituzione di documenti – Omessa informazione al cliente sullo stato della causa – Ritardo nello svolgimento del mandato.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, quale domiciliatario, ometta di dare informazioni e di inviare i documenti al dominus di causa, che ometta e dia false informazioni al cliente e ritardi nello svolgimento del mandato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 22 febbraio 2002).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Provocazione del collega – Irrilevanza – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni offensive e sconvenienti in un esposto presentato all’ordine nei confronti di un collega a nulla rilevando il fatto che tali espressioni siano state una reazione al comportamento altrui, potendo questo rilevare ai soli fini della determinazione della sanzione. (Nella specie, proprio in considerazione della provocazione ricevuta dal collega, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 14 maggio 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 172
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – procedimento davanti al C.N.F. – Questione di legittimità ex art. 111 Costituzione – Manifesta infondatezza.
E’ manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità del procedimento disciplinare per presunto contrasto con l’art. 111 Cost., in quanto la VI disposizione transitoria della Costituzione ha carattere ordinatorio e non perentorio, e pertanto le norme che disciplinano la nomina dei componenti del C.N.F. e il procedimento davanti al medesimo assicurano il corretto esercizio della funzione giurisdizionale in relazione all’indipendenza del giudice e alla imparzialità dei giudizi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 17 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GUIDI), sentenza del 16 giugno 2003, n. 158
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico.
E’ disciplinarmente rilevante il comportamento dell’avvocato che ometta di consegnare documenti di spettanza del cliente. (Nella specie l’avvocato aveva trattenuto una quietanza relativa a un pagamento effettuato dal cliente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 11 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 16 giugno 2003, n. 157
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza penale di assoluzione per non aver commesso il fatto – Rilevanza in sede disciplinare.
La sentenza penale di assoluzione “per non aver commesso il fatto”, fa stato nel procedimento disciplinare aperto nei confronti del professionista per lo stesso fatto. Deve, pertanto, essere annullata la decisione disciplinare emessa sul presupposto, poi negato in sede penale, che il professionista fosse stato responsabile del fatto per il quale si era proceduto anche in sede disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 19 dicembre 1981).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ORSONI), sentenza del 16 giugno 2003, n. 156
-
Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di diligenza – Negligente espletamento del mandato – Ritardo in udienza – Illecito deontologico.
Il mancato, ritardato o negligente compimento degli atti inerenti al mandato ricevuto è sanzionabile disciplinarmente soltanto quando la mancanza sia riferibile a una particolare trascuratezza non scusabile e rilevante, indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita. Pertanto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e in violazione del dovere di diligenza l’avvocato che non si presenti all’udienza. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che, non presentandosi in udienza, aveva determinato la decadenza dei mezzi istruttori, in danno alla parte assistita). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 22 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 29 maggio 2003, n. 119
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Citazione a comparire – Firma del solo Presidente – Legittimità.
Nel procedimento disciplinare davanti al C.d.O. è legittima la citazione a comparire all’udienza dibattimentale firmata dal solo presidente dell’ordine, e non anche dal consigliere segretario; infatti, come emerge dal disposto normativo, artt. 47, ultimo comma, e 48, numero 6, r.d. n. 37/1934, la citazione dell’incolpato è atto che rientra nelle specifiche competenze del presidente (e non anche del segretario come previsto, ex art. 51 r.d.37/1934, per la decisione conclusiva del procedimento).(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 aprile 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 14 maggio 2003, n. 96
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Citazione a comparire – Firma del solo Presidente – Legittimità.
Nel procedimento disciplinare davanti al C.d.O. è legittima la citazione a comparire all’udienza dibattimentale firmata dal solo presidente dell’ordine, e non anche dal consigliere segretario; infatti, come emerge dal disposto normativo, artt. 47, ultimo comma, e 48, numero 6, r.d. n. 37/1934, la citazione dell’incolpato è atto che rientra nelle specifiche competenze del presidente (e non anche del segretario come previsto, ex art. 51 r.d.37/1934, per la decisione conclusiva del procedimento).(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 2 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 14 maggio 2003, n. 95
-
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di diligenza e correttezza – Occasionale ritardo ad una audienza – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Il professionista deve espletare il mandato ricevuto con diligenza e impegno che assicurino la costante tutela degli interessi a lui affidati; tuttavia non ogni errore professionale determina un illecito disciplinare, e il ritardato e negligente compimento degli atti inerenti al mandato ricevuto è sanzionabile disciplinarmente soltanto quando la mancanza sia riferibile ad una particolare trascuratezza non scusabile e rilevante, indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che, occasionalmente, era arrivato in ritardo all’ udienza). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 settembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 29 marzo 2003, n. 40