Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente, non paghi alcune mensilità di stipendio e il trattamento di fine rapporto ad una propria dipendente e non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie in considerazione delle gravi condizioni di salute in cui versava il professionista la sanzione della cancellazione è stata sostituita con la più lieve sanzione della sospensione per sei mesi). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 22 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 8 giugno 2001, n. 112