In tema di frasi sconvenienti o offensive, è ininfluente il fatto che il Giudice civile abbia omesso di provvedere in ordine alla richiesta di cancellazione delle espressioni offensive, giacché il giudice della disciplina ha completa libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni utilizzate sotto il profilo deontologico, indipendentemente dalla valutazione che possa fare il giudice del merito in ambito di responsabilità civile o penale circa il carattere offensivo o meno delle frasi stesse.
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I possibili destinatari delle espressioni sconvenienti od offensive
Il divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive (ed offensive prima della modifica del Codice deontologico in data 27/1/2006) ex art. 20 c.d.f. non distingue circa la qualità ed il ruolo del destinatario delle espressioni stesse, che infatti possono astrattamente riguardare tanto colleghi e magistrati, quanto controparti e terzi.
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Il rifiuto di adempiere al mandato professionale in assenza di previo pagamento
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e diligenza propri della classe forense, l’avvocato che accetti il mandato e non lo esegua per mancato pagamento di un fondo spese.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 23. -
Le sentenze del CNF devono essere firmate dal Presidente e dal Segretario (non anche dal Relatore)
Ai sensi di quanto disposto, in via generale, dall’art. 44 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 sull’ordinamento della professione di avvocato e, con riferimento alle deliberazioni in materia disciplinare, dagli artt. 51 e 64 dello stesso decreto, norme aventi carattere speciale rispetto alla disposizione dell’art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ., le deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense sono sempre sottoscritte dal solo presidente e segretario, non anche dal relatore, senza che ciò determini alcun contrasto con gli artt. 24 e 101 Cost. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 21/04/2011)
Cassazione Civile, sez. Unite, 01 agosto 2012, n. 13797- Pres. LUCCIOLI Maria Gabriella- Est. PICCIALLI Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele
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Praticanti avvocati: la scadenza del sessennio di abilitazione al patrocinio
Il decorso del termine di sei anni previsto dall’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 ed il venir meno dell’abilitazione provvisoria, non determinano il venir meno dello status di praticante e dell’interesse del praticante stesso a rimanere iscritto al Registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica, pur essendo privo dello ius postulandi.
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Gli obblighi deontologici valgono anche per i praticanti avvocati non abilitati al patrocinio
Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti, abilitati e non, ex art. 57 r.d. n. 37/34, a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio e non siano iscritti all’albo ma nel registro speciale dei praticanti; il loro status, infatti, si presenta preliminare a quello dell’avvocato e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologiche e al potere disciplinare del C.d.O.
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Il CNF è Giudice speciale che esercita funzioni giurisdizionali in conformità a Costituzione
Con riferimento al Consiglio nazionale forense – il quale, allorchè pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato -, le norme concernenti la nomina dei componenti ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale in tale materia, con riguardo, in particolare, all’indipendenza del giudice e all’imparzialità dei giudizi; è pertanto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 102 e 108 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
Cassazione Civile, sentenza del 23 gennaio 2004, n. 1229, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Proto V- P.M. Maccarone V (Conf.)
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Corrispondenza tra colleghi: irrilevante la dichiarazione di inammissibilità della produzione in giudizio
La decisione del giudice di merito che dichiari -per ragioni procedurali- l’inammissibilità della produzione in giudizio della lettera del collega di controparte qualificata come riservata personale e contenente una proposta transattiva, attiene strettamente al processo e non incide sul comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →, ma semmai rafforza la gravità della condotta deontologicamente scorretta, nella misura in cui questa risulta compiuta anche in violazione delle norme di rito processuale civile stabilite a pena di inammissibilità.
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Il rapporto dell’avvocato con i testimoni: i requisiti dell’illecito
Affinché la condotta sia deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 52 c.d.f.Art. 52 cod. prev. – Rapporti con i testimoni.L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. I. Resta ferma la facoltà…Leggi il testo completo →, è necessaria la concorrenza di tre condizioni: che l’avvocato (i) si intrattenga con i testimoni, (ii) facendo uso di argomenti ontologicamente idonei a provocare forzature o suggestioni del teste ovvero a creare una situazione psicologica della persona tale da alterare una non spontanea e/o falsa rappresentazione della realtà, (iii) funzionale ad ottenere dal teste delle deposizioni a favore della parte (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la decisione con cui il COA locale lo aveva sanzionato per aver ricevuto la teste nel proprio studio. Il CNF, rilevato che l’avvocato non aveva in realtà forzato psicologicamente la teste per ottenerne una dichiarazione compiacente, in applicazione del principio di cui in massima, ha accolto il ricorso).
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La funzione disciplinare dei COA ha natura amministrativa (e non giurisdizionale)
La funzione disciplinare esercitata dai Consigli territoriali ha natura amministrativa e le determinazioni costituenti l’esplicazione in concreto di tale funzione assumono rilievo in base ai principi generali di tipicità, buon andamento ed efficienza che governano il procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108
NOTA:
Il principio di cui in massima è pacifico.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 aprile 2012, n. 67 nonché Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182.