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  • L’Ordine degli Avvocati di Messina chiede un parere relativo alla validità della laurea “honoris causa” ai fini dell’iscrizione del Registro dei Praticanti o all’Albo degli Avvocati.

    La risposta è al quesito è resa nei seguenti termini.
    La laurea “honoris causa” è un riconoscimento esclusivamente onorifico, privo degli effetti della laurea rilasciata dalle Università a conclusione di un percorso pluriennale di studi e sulla base del superamento dei prescritti esami.
    Pertanto, essa non può essere considerata titolo idoneo all’iscrizione nel Registro dei Praticanti e/o nell’Albo degli Avvocati.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 25 settembre 2013, n. 96

    Quesito n. 299, COA di Messina

  • Il COA di Forlì Cesena chiede che il CNF voglia chiarire se sia possibile, da parte del COA, esprimere parere di congruità sulla notula professionale predisposta da proprio iscritto quando la richiesta provenga esclusivamente dal cliente dell’Avvocato.

    La legge n. 247/12, all’art. 29, comma I, lett. L), contempla il potere di rendere pareri sulle liquidazioni dei compensi spettanti agli iscritti; il secondo periodo dell’art. 13, comma 9, L. cit., contempla le modalità per il rilascio del detto parere e specificatamente individua i soggetti cui compete l’attivazione del procedimento. La lettura di quest’ultima norma non pone in alcun dubbio che unico presupposto sia la “mancanza di accordo”, ma soprattutto che il soggetto abilitato a formulare la richiesta di parere sia solamente l’iscritto; in questo senso lascia propendere il dato testuale secondo cui “… su richiesta dell’iscritto può rilasciare un parere”. Il cliente, dunque, anche nel caso di mancanza di accordo non può rivolgere al Consiglio alcuna istanza volta a richiedere una pronuncia di congruità, rimanendo, pertanto, legittimato alla sola promozione di tentativo di conciliazione che, vale la pena ribadirlo anche in questa sede, non è condizione pregiudiziale all’espressione dell’eventuale parere di congruità.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 25 settembre 2013, n. 93

    Quesito n. 295, COA di Forlì Cesena

  • Il COA di Rieti pone un quesito riguardante la compatibilità tra l’esercizio dell’attività d’imprenditore agricolo professionale (D.Lgs n. 99/2004) e l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati.

    Ritiene questa Commissione che anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 247/2012 debba essere confermato il proprio costante orientamento, espresso nella vigenza del precedente ordinamento professionale forense e illustrato da ultimo nei pareri 14 gennaio 2011, n.1 e 25 novembre 2009, n. 44 e 9 maggio 2007, n. 31, nei quali si sono indicati i criterî utili a valutare in concreto la compatibilità tra lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola e la contemporanea permanenza nell’albo degli avvocati.
    Si deve premettere che l’incertezza interpretativa ha ragione d’essere solo con riferimento al piccolo imprenditore agricolo: è evidente che, qualora si tratti di un titolare di una consistente impresa organizzata, o ancora con attività estesa all’industria e al commercio nel settore agroalimentare, questi deve essere considerato un “esercente il commercio” nel senso più pieno di cui all’art.18 della Legge Professionale Forense e l’iscrizione nell’Albo incompatibile con l’attività svolta.
    Di contro, non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e la giurisprudenza colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi.
    Manca, dunque, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, rappresentato, ad esempio, da una organizzazione aziendale molto articolata, o dallo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo, o, anche, da una rilevante trasformazione del prodotto naturale, da cui si possa arguire che il carattere predominante dell’attività intrapresa è l’esercizio del commercio, anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere.
    Si consideri che i caratteri sopra indicati sono, del resto, quelli che garantiscono al piccolo imprenditore la non assoggettabilità alle norme in materia di fallimento, secondo la previsione dell’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (il profilo della soggezione, o meno, al fallimento rimanendo peraltro un corollario e non un criterio distintivo univoco).
    La condizione di piccolo imprenditore agricolo non è quindi d’ostacolo al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l’interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza: vale a dire, finché l’attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, di tal ché sia messa a repentaglio l’indipendenza dell’avvocato (che è bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell’ordinamento forense), per il suo entrare nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori commerciali.
    Resta, naturalmente, nei compiti e nei poteri del Consiglio dell’Ordine competente, svolta l’istruttoria del caso, giungere ad una determinazione sulla compatibilità dell’iscrizione nel singolo caso.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 25 settembre 2013, n. 92

    Quesito n. 293, COA di Rieti

  • Il preavviso di agire giudizialmente contro il collega fattogli nel corso di altra causa

    Salva l’esistenza di un periculum in mora, l’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene ex art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → preventiva comunicazione scritta, la quale ben può essere contenuta in atti giudiziali relativi ad una causa già pendente tra le parti (Nel caso di specie, l’incolpato si era costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale dichiarava che “…non intende rispondere alle provocazioni denigratorie di controparte limitandosi a chiedere la cancellazione riservandosi ogni più opportuna azione…” e preavvisava “…future richieste di risarcimento che, si ripete, saranno avanzate nelle sedi competenti”, dopodiché effettivamente agiva in via risarcitoria contro il collega senza altro avviso. Poiché il COA di appartenenza lo sanzionava ai sensi dell’art. 22 c.d.f., l’incolpato ne impugnava la decisione al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, accoglieva il ricorso annullando la sanzione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 183

  • Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

    I termini fissati dagli artt. 37 e 50 R.D.L. 1578/33 (ratione temporis applicabili) per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non hanno natura perentoria e la loro violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 183
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87.

  • L’assoluta mancanza o totale assenza della motivazione non può essere integrata dal CNF in sede di appello

    L’art. 51 RD n. 37/1934, secondo cui la decisione disciplinare deve contenere l’esposizione dei fatti e i motivi sui quali si fonda il dispositivo, va interpretato alla luce dei principi del giusto procedimento e dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi in base ai quali la motivazione deve contenere l’esposizione dei fatti emersi dal procedimento che sono posti a base delle valutazioni giuridiche concernenti la loro rilevanza disciplinare, così da rendere intelligibili le ragioni logico-giuridiche che giustificano l’adozione della pronuncia in relazione ai principi e alle norme che regolano la materia disciplinare. A tali principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e dell’azione amministrativa, gli organi del sistema amministrativo di giustizia disciplinare forense hanno il dovere di attenersi e di dare applicazione con rigorosa osservanza delle condizioni che garantiscono l’imparzialità e il buon andamento della funzione amministrativa esercitata (Nella specie, il dispositivo della decisione affermava la responsabilità disciplinare dell’incolpato in assoluto difetto di motivazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ne ha pronunciato l’annullamento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mariani Marini), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 182
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 126, secondo cui “In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione della delibera del COA, purché si tratti di motivazione carente e non del tutto inesistente, che -in quanto tale- è insuscettibile di essere integrata”.
    Sulla possibilità, infatti, di integrare la motivazione carente purché esistente sebbene insufficiente, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 settembre 2013, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 19 luglio 2013, n. 117; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 92.

  • La valutazione della condotta irreprensibile (già specchiatissima e illibata)

    Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata (ora, “irreprensibile”) del professionista che chiede l’iscrizione o la reiscrizione all’albo deve essere valutato singolarmente, caso per caso, con la necessaria prudenza valutando non solo l’integrità personale dell’aspirante, ma anche l’idoneità a svolgere sotto il profilo morale la professione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 181

  • Ratio e limiti (oggettivi) dell’obbligo di rinunciare al mandato per l’avvocato che intenda testimoniare su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto

    L’obbligo per l’avvocato di rinunciare al mandato senza poterlo riassumere qualora intenda presentarsi come testimone (art. 58 c.d.f.Art. 58 cod. prev. – La testimonianza dell’avvocato.Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. I. L’avvocato non…Leggi il testo completo →) non può che operare nello medesimo processo che vede l’avvocato svolgere l’ufficio di difensore, e si fonda sulla necessità di evitare la commistione dei ruoli stessi, cioè che l’avvocato si trovi contemporaneamente a rivestire la funzione di difensore e quella di testimone nel medesimo processo; nulla invece la norma dice, né può dire, in relazione all’eventuale testimonianza da rendersi in processo diverso da quello nel quale l’avvocato è difensore, non essendo in grado certamente di vietare in senso assoluto il diritto-dovere del cittadino comune, seppure avvocato, di rendere testimonianza e prevedendo il solo correttivo del potersi avvalere del vincolo del segreto professionale per sottarvisi (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato per aver testimoniato in un procedimento penale a favore di un proprio cliente, che assisteva in un diverso procedimento, peraltro di natura civile, senza rinunciare a tale mandato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 172

  • La ratio del divieto di testimonianza per l’avvocato su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto

    L’obbligo per l’avvocato di astenersi, per quanto possibile, dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto (art. 58 c.d.f.Art. 58 cod. prev. – La testimonianza dell’avvocato.Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. I. L’avvocato non…Leggi il testo completo →) si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell’attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 172

  • La minaccia di azioni (sproporzionate e vessatorie) alla controparte

    Gli art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → e art. 48 c.d.f.Art. 48 cod. prev. – Minaccia di azioni alla controparte.L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda…Leggi il testo completo → sono volti a contemperare le esigenze di difesa del proprio assistito con il rispetto della determinazione della controparte, consentendo al difensore di rivolgere alle controparti una intimazione ad adempiere anche sotto comminatoria di azioni e/o iniziative giudiziarie. Diritto/dovere che non può essere illimitato, e oltre che rispettare i principi di una corretta educazione trova il suo limite nel principio di proporzionalità, secondo cui la reazione ad un comportamento illecito deve essere, quanto ai mezzi e alle conseguenze, proporzionata all’offesa. Non devono pertanto essere minacciate azioni o iniziative sproporzionate, che non siano funzionali all’azione in cui adempimento viene richiesto, o che rappresentino per la controparte un rilevante pregiudizio anche di ordine extragiudiziario. Nel principio di proporzionalità, quindi, è contenuto anche il principio di non vessazione, poiché la sproporzione può essere individuata anche nella sottoposizione ad imposizioni materiali o morali che nessun collegamento funzionale abbiano con il soddisfacimento del diritto vantato (Nel caso di specie, nella lettera indirizzata alla controparte, l’avvocato specificava che il pignoramento potrà avvenire “in momenti imbarazzanti”, quello del conto corrente “si estenderà ai familiari cointestatari”, “le impedirò di utilizzare l’autovettura” e “chiederò la vendita della sua casa, coinvolgendo tutti i comproprietari”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 116/2012.