L’uso della locuzione “spudoratamente” configura violazione dell’art. 20 c.d.f..
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La proposizione di un mezzo di impugnazione inammissibile
La proposizione di un mezzo di impugnazione palesemente e specificamente inammissibile configura violazione dell’art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo → (Nella specie, l’incolpato aveva appellato in Tribunale una sentenza del Giudice di Pace, nonostante il disposto di cui all’art. 339 cpc).
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La scelta della sanzione disciplinare non può dipendere dal grado di certezza della responsabilità dell’incolpato
Lo scopo del procedimento disciplinare è quello di pervenire ad una decisione che, ove affermativa di responsabilità, si fondi su prove che non lascino margini di dubbio, ed infligga in tal caso una pena adeguata; la pena disciplinare pertanto non può dipendere, nella scelta della sua severità, dal grado o percentuale di dubbio o di certezza in ordine alla responsabilità dell’incolpato, derivando in ragione di causa ad effetto dalla ritenuta e certa colpevolezza di quest’ultimo (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva riconosciuto che non era emersa dal procedimento la responsabilità dell’incolpato oltre ogni ragionevole dubbio e tuttavia, proprio per tale motivo, ne riteneva la colpevolezza irrogando però una sanzione disciplinare -l’avvertimento- del tutto irrisoria in relazione ai fatti contestati. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la decisione).
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Inammissibile la domanda, nell’appello al CNF, di condanna di risarcimento del danno
La materia del risarcimento del danno non rientra nella giurisdizione del CNF, essendo la competenza di detto organo limitata, in sede disciplinare, alla cognizione delle impugnazioni delle deliberazioni dei COA e alla valutazione della loro eventuale illegittimità (Nel caso di specie, con l’impugnazione della decisione del COA che lo aveva sanzionato disciplinarmente, l’incolpato aveva chiesto accertarsi la colpa del Consiglio territoriale, con condanna del medesimo al risarcimento del danno, anche “da perdita di chance costituito dalla lesione della possibilità di conseguire il risultato favorevole”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità della domanda in parte qua, peraltro rigettando anche nel merito l’impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158
NOTA:
In senso conforme, Cass. Civ., SSUU, 4 maggio 2006, n. 10215. -
Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare
Il C.d.O. nella sua funzione di Giudice della deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza dell’esposto deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione degli esponenti, laddove, attraverso la valutazione degli atti, si sia già pervenuti all’accertamento del fatto da giudicate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98; Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103. -
Procedimento disciplinare: competenza alternativa tra più COA e criterio della prevenzione
La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un professionista spetta, in via alternativa, al COA che ha la custodia dell’albo presso cui il professionista è iscritto, ovvero al COA nella cui giurisdizione è avvenuto o si è realizzato il fatto oggetto di contestazione, in base al principio della prevenzione (Nel caso di specie, la ricorrente aveva sollevato eccezione di incompetenza del COA deducendo di essersi trasferita presso altro Ordine dopo l’apertura del procedimento disciplinare ma prima della deliberazione che lo aveva concluso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 120 -
Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare
Il C.d.O. nella sua funzione di Giudice della deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza dell’esposto deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione degli esponenti, laddove, attraverso la valutazione degli atti, si sia già pervenuti all’accertamento del fatto da giudicate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98; Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103. -
Inammissibile il ricorso in proprio avverso il rifiuto di iscrizione all’albo degli avvocati (stabiliti)
Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta avverso la decisione di rigetto della istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati, allorché il ricorrente, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo per tale ragione difendersi personalmente innanzi al C.N.F. e sottoscrivere da solo il relativo ricorso (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato in proprio la decisione del Consiglio territoriale con la quale veniva rigettata la sua richiesta di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati stabiliti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153
NOTA:
In senso conforme, Cons. Naz. Forense 15 dicembre2011, n. 180 – Pres. ALPA – Rel. SICA – P.M. FEDELI (conf.) – dott. P.L.; Cons. Naz. Forense 9 settembre2011, n. 135 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. FLORIO – P.M. GALATI (conf.) – avv. M.I.;Cons. Naz. Forense 18 luglio2011, n. 118 – Pres. ALPA – Rel. MASCHERIN – P.M. CICCOLO (conf.) – dott. G.D.E.;Cons. Naz. Forense 27 giugno 2011, n. 88 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. FLORIO – P.M. GALATI (conf.) – dott.ssa L.C.; Cons. Naz. Forense 22 ottobre2010, n. 99 – Pres. f.f. CARDONE – Rel. GRIMALDI – P.M. FEDELI (conf.). -
Aggravamento e attenuazione della sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto
Per la determinazione in concreto della misura della sanzione deontologica può aversi riguardo, ai fini di un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, ai fini di una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155
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Il COA di Napoli chiede che il CNF voglia chiarire se sia compatibile con riferimento alla domanda di iscrizione nel registro praticanti Avvocati presentata da soggetto dipendente dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, sussista incompatibilità tra lo svolgimento della pratica forense e lo status di appartenente a Forze dell’Ordine con particolare riguardo al contrasto tra il dovere di denunzia e l’obbligo di segretezza e riservatezza del professionista quando il richiedente l’iscrizione svolga mansioni di carattere esclusivamente amministrativo.
Per consolidato orientamento di questo CNF l’iscrizione nel registro dei praticanti ovvero lo svolgimento della pratica forense è incompatibile con lo status di appartenente alle forze dell’ordine.
Nel caso di specie la risposta è nello stesso quesito così come posto. Infatti, l’appartenente a corpo militare, quale l’Aeronautica Militare, a prescindere dalle funzioni e/o mansioni svolte nell’ambito del rapporto, può assumere la qualifica di pubblico ufficiale e, quindi, su di lui può gravare l’obbligo di denunzia. Ciò trova conferma nella previsione di cui all’art. 7 bis del d.l. n. 92/2008, che ha previsto la possibilità di conferire agli appartenenti alle forze militari, in casi di necessità, le qualifiche e funzioni di pubblico ufficiale e di ufficiale di pubblica sicurezza, equiparandoli di fatto alle forze dell’ordine.
Anche a prescindere da una tale considerazione l’incompatibilità sussisterebbe, comunque, in ragione del vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza certamente i corpi militari, indipendentemente dal grado e dalle specifiche mansioni e/o funzioni prettamente amministrative svolte, incompatibile con l’indipendenza, segretezza e riservatezza che devono caratterizzare anche l’attività del praticante/tirocinante avvocato .
Per quanto esposto la tutela dei fondamentali doveri di segreto professionale e di fedeltà al cliente impongono di negare l’iscrizione dell’appartenente alle forze dell’ordine nel registro dei praticanti/tirocinanti.Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 17 luglio 2013, n. 87
Quesito n. 292, COA di Napoli