La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del COA in quanto il CNF, giudice di appello, può apportarvi tutte le integrazioni che ritiene necessarie.
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Il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
La rilevanza probatoria e la sufficienza delle risultanze istruttorie, assunte dall’ente territoriale a presupposto del giudizio di colpevolezza ed a conseguente fondamento dell’inflitta sanzione, si devono valutare alla stregua del principio generale secondo il quale l’onere della dimostrazione dell’addebito incombe sul Consiglio dell’Ordine, mentre si deve sistematicamente escludere che sia l’incolpato a dover fornire la prova del contrario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 169
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80; Consiglio Nazionale Forense, 12 maggio 2010 n. 197; 28 dicembre 2008 n. 221; 20 settembre 2004 n. 212; Consiglio Nazionale Forense, 27 luglio 2010 n. 52; 11 novembre 2006 n. 98 -
Espressioni sconvenienti od offensive: deontologicamente irrilevante l’eventuale liceità penale delle stesse
L’art. 20 c.d.f. vieta l’uso di “espressioni sconvenienti od offensive”, e ciò a prescindere dalla rilevanza penalistica delle stesse (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’irrilevanza penale delle espressioni contestategli in sede disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
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Illecito l’avvertimento irridente di adire l’autorità di sanità mentale
E’ disciplinarmente rilevante, perché gratuitamente offensiva, l’intimazione che contenga avvertimento irridente al destinatario di adire l’autorità di sanità mentale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
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Disciplinarmente rilevante l’offesa gratuita e dileggiante agli Ordini professionali
Sono disciplinarmente rilevanti, perché gratuitamente offensive e dileggianti, e quindi non scriminate dal diritto di critica perché eccedenti limiti della continenza, le affermazioni (nella specie fatte pubblicare in un quotidiano locale) secondo cui gli Ordini professionali sarebbero “inutili carrozzoni”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
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L’accusa (infondata) di porre in essere “atteggiamenti intimidatori”
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento messo in atto dall’incolpato, sicché, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta, intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento, un controllo finalistico e, quindi, di dominarlo. L’evitabilità della condotta delinea, pertanto, la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto, con la conseguenza che non è rilevante l’intenzione o meno di offendere, diffamare o ingiuriare, né è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, ma, è sufficiente la condotta tenuta dall’incolpato e la sua volontarietà (Ne caso di specie, l’incolpato aveva rivolto al Collega, che lo aveva denunciato al COA, l’accusa di porre in essere “atteggiamenti intimidatori”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi sei).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n. 155/2010, C.N.F. n. 196/2010, C.N.F. n. 112/2011. -
Per il termine d’impugnazione al CNF è irrilevante la data di notifica al difensore
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’art. 50 primo comma del R.D.L. n. 1578/33 si riferisce – al fine del decorso del termine per il ricorso davanti al Consiglio nazionale forense – alla notificazione della decisione del Consiglio dell’Ordine effettuata all’incolpato, non pure al suo difensore. Ciò, peraltro, non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase d’impugnazione e non consentono di ravvisare un’ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alle diverse regole inerenti alla comunicazione del deposito della sentenza resa in esito al procedimento penale, anche alla stregua della non equiparabilità di quest’ultimo al procedimento disciplinare (Nel caso di specie, la decisione veniva notificata all’incolpato e, successivamente, anche al suo difensore. L’impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 30 settembre 2013, n. 166
NOTA:
In senso conforme, CNF sentenza del 20 luglio 2012, n. 94; CNF sentenza del 2 novembre 2010, n. 187; CNF sentenza del 16 marzo 2011, n. 34; CNF sentenza del 16 marzo 2010, n. 7; Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 09 luglio 1991, n. 7551.
Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso per Cassazione, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 02981. -
Studio associato e obbligo dei singoli associati di astenersi dal prestare attività professionale in conflitto di interessi tra loro
La previsione dell’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → (divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza; e ciò in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente, dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone. La disciplina in questione, pertanto, si proietta alla tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale; ciò giustifica la presunzione assoluta di conflitto di interessi – conchiusa nella formula del secondo canone dell’art. 37 c.d.f. – allorché il collegamento tra due avvocati, patrocinanti due parti aventi interessi configgenti, sia riconducibile ad un rapporto associativo ed anche solo all’utilizzo dei medesimi locali. Si tratta di una valore (bene) indisponibile: neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività (Nel caso di specie, due avvocati di un medesimo studio associato avevano assunto la difesa della parte civile e rispettivamente dell’imputato di un medesimo procedimento penale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 165
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense 20 aprile 2011 n. 48; 25 ottobre 2010 n. 142; 19 ottobre 2010 n. 84; 9 giugno 2008 n. 59. -
Il procedimento disciplinare avviato dietro esposto anonimo
L’azione disciplinare ben può essere avviata, ad impulso dello stesso Consiglio territoriale procedente sul presupposto di semplici informazioni o della conoscenza di fatti di pubblica notorietà, quindi pur in mancanza di un esposto introduttivo, ovvero in presenza di un esposto “anonimo”, a nulla rilevando che l’incolpato non sia posto nella condizione di conoscere la fonte della notizia assunta dal Consiglio dell’Ordine a base della contestazione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 165
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 209. -
Il contrasto tra motivazione e dispositivo della decisione disciplinare
Nell’ipotesi di contrasto tra motivazione e dispositivo (o, meglio, di volontà espresse in motivazione ma non nel dispositivo) deve prevalere, salvo i casi di evidente errore materiale, il dispositivo, dovendo peraltro escludersi che ciò sia causa di nullità della decisione stessa.