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  • La valutazione del requisito della condotta irreprensibile

    La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già “specchiatissima ed illibata”) deve essere operata caso per caso, soprattutto alla luce della idoneità a svolgere sotto il profilo morale la professione che si intende esercitare (Nel caso di specie, il CNF ha escluso la sussistenza del requisito de quo in capo ad un soggetto sottoposto a procedimento penale per i reati di guida in stato di ebrezza e ingiuria aggravata in danno di P.U., nonché già condannato  per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti e di circolazione stradale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 187

  • La pretesa “letterarietà” dell’espressione sconveniente o offensiva non ne scrimina la rilevanza deontologica

    La circostanza che l’espressione offensiva o sconveniente sia stata ricavata da un testo letterario è del tutto irrilevante e non vale ad escludere la rilevanza deontologica della stessa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva inviato una lettera personale al giudice della causa, definendolo “pinche tiranito”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98; Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103.

  • Illecito inviare una lettera personale al giudice della causa

    L’invio al giudice della causa, di una lettera personale riguardante il giudizio in corso integra la violazione del dovere di probità sancito nell’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, stante l’uso di un mezzo di comunicazione tra avvocato e giudice del tutto anomalo rispetto agli strumenti processuali consentiti dall’ordinamento, e ciò indipendentemente dal contenuto della missiva stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185

  • Il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al C.O.A. di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine alla liceità dell’eventuale destinazione, in tutto ovvero solo in parte, dell’avanzo di € 125.000,00, registrato, per quanto è dato comprendere, in chiusura del bilancio al 31.12.2006, ad impieghi specifici, quali quelli connessi alla realizzazione dello Sportello del cittadino (art. 30 Legge n. 247/2012), da un lato e, dall’altro, all’esecuzione di lavori di ristrutturazione di due aule di udienza ubicate all’interno del locale Palazzo di Giustizia, anziché, come era stato originariamente destinato con deliberazione consiliare del 29 gennaio 2007, alle esigenze di funzionamento della Scuola Forense Materana.

    Il Consiglio richiedente precisa, infine, che l’imputazione contabile della somma succitata è stata modificata, in sede di approvazione del Bilancio preventivo 2013, in “Attività collaterali (scuola forense, sportello per il cittadino, servizi per la classe forense)”.
    L’intento del Consiglio di Matera è evidente: preso atto che il Comune di Matera, proprietario dell’immobile sede del tribunale, ha dichiarato in sede di Commissione di manutenzione di non disporre, né ora, né presumibilmente in futuro, delle risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione degli interventi manutentivi relativi alle summenzionate due aule di udienza e considerato che detti lavori sono imprescindibili, al fine di garantire “un più ordinato e corretto svolgimento delle attività processuali”, esso ritiene di poter svolgere in detto incombente un essenziale ruolo di supplenza nel superiore interesse costituito dal buon esercizio della funzione giurisdizionale, al quale l’Avvocatura concorre come parte irrinunciabile.
    A tale riguardo, la Commissione osserva quanto segue.
    Il D.Lvo Lgt. n. 382/1944 prevede all’art. 7 che “il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’ordine.”. Specularmente, l’art. 29, comma 2, legge n. 247/2012 demanda al Consiglio “la gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’Ordine”.
    La nuova legge professionale reca ulteriori norme di rilievo, con riferimento alla fattispecie in esame.
    L’art. 24, comma 3, dispone che gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, istituiti anche “con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.”.
    L’art. 25, comma 1, poi, attribuisce all’ordine circondariale la facoltà di promuovere “rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni”.
    L’art. 29, comma 3, infine, riconnette il potere del Consiglio di imporre agli iscritti una contribuzione annuale non solo alla necessità di provvedere alle spese gestionali, ma anche “ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali …”.
    Le prime conclusioni che si traggono dal quadro normativo dianzi esposto sono le seguenti:
    a) La gestione del patrimonio dell’ordine apparteneva ed appartiene alla competenza del Consiglio ed è autonoma;
    b) La nuova legge professionale contempla esplicitamente in capo agli ordini territoriali la facoltà di tutelare gli interessi della collettività e la funzione giurisdizionale.

    Con riferimento alla tipologia degli interventi prefigurati, deve in primo luogo osservarsi che l’istituzione dello Sportello per il cittadino costituisce un onere prescritto dall’art. 30 della nuova legge, al quale il Consiglio deve adempiere nel rispetto del Regolamento al riguardo predisposto ed approvato dal C.N.F. il 4 maggio 2013.
    Nulla osta, quindi e previa assunzione delle necessarie delibere, a destinare parte degli Euro 125.000,00 a suo tempo stanziati per i fabbisogni della Scuola Forense Materana, alla costituzione dello Sportello per il cittadino.
    L’anzidetta autonomia della gestione patrimoniale consente di ritenere possibile, da parte del Consiglio di Matera, anche l’intervento manutentivo all’interno del tribunale di proprietà del Comune di Matera. Una iniziativa di tal fatta va però resa compatibile con le prescrizioni recate dalla Legge n. 392/1941, che pone a carico dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari tutte le spese necessarie per i relativi locali (artt. 1 e 2). Inoltre, il successivo art. 5 dispone che la scelta dei locali da destinare ad Uffici giudiziari sia subordinata al parere di idoneità dell’U.T.E. ed all’assenso del Ministero della Giustizia. Seppur si possa ragionevolmente ritenere che detta norma si applichi in ragione della scelta degli Uffici giudiziari nel loro complesso, pare prudente non trascurarla, non foss’altro perché questa Commissione non conosce l’ubicazione e lo stato dei locali che dovrebbero essere oggetto di intervento manutentivo, onde destinarli ad aule di udienza.
    L’intervento, in tal modo, si concretizzerebbe sempre, per il Consiglio territoriale, nel consapevole esercizio di un’attività non economica, perché non remunerativa in termini finanziari, finalizzata, come previsto dall’art. 24 della legge n. 247/2012, “alla tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 11 dicembre 2013, n. 127

    Quesito n. 351, COA di Matera

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, con nota 5 novembre 2013, ha richiesto parere sul seguente quesito: “in caso di conferma di una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento, come deve comportarsi il collega se assiste una parte già ammessa al gratuito patrocinio”.

    Il Consiglio rimettente pone, quindi, la questione degli effetti della sanzione disciplinare definitiva sulla prosecuzione dell’attività difensiva del professionista che assista una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
    La materia è regolata, per quanto in specie rileva, dagli artt. 80 e 81 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (modificato dalla L. 24 febbraio 2005 n. 25): colui che viene ammesso al gratuito patrocinio attinge il difensore dagli appositi elenchi di avvocati istituiti dai Consigli dell’Ordine, nei quali i professionisti interessati sono iscritti a condizione di non avere riportato, nel quinquennio precedente, sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento; l’art. 81, comma 3 del D.P.R. n. 115/2002, inoltre, prescrive la cancellazione di diritto dal su indicato elenco dell’avvocato più afflittivamente sanzionato.
    Osserva la Commissione che, nulla espressamente disponendo la legge al riguardo e sempreché la sanzione non implichi l’inibizione, pur temporanea, all’esercizio dell’attività professionale, la definitività della sanzione disciplinare, ipso iure comportante la cancellazione dall’elenco tenuto dal Consiglio territoriale, non pare poter incidere sull’esercizio dello ius postulandi del difensore in favore della parte assistita già ammessa al patrocinio a spese dello Stato; un tale riflesso comporterebbe, infatti, un possibile vulnus alla piena realizzazione del diritto alla difesa della parte privata beneficiata, in contrasto con le finalità di ordine pubblicistico e costituzionalmente orientate della stessa legge. Deve quindi in conclusione ritenersi che i requisiti necessari per l’iscrizione debbano esistere al momento del conferimento del mandato.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 123

    Quesito n. 342, COA di Oristano

  • Il Consiglio dell’Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell’iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di “ejerciente” nell’Albo di iscrizione.

    Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di “non esercente” dell’iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d’incompatibilità dell’avvocato in ragione dell’esercizio d’altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l’appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell’esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell’iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l’esercizio effettivo della professione nel Paese d’origine non è condizione per l’iscrizione dell’avvocato comunitario nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l’iscrizione all’organizzazione professionale nello stato membro d’origine e l’assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l’eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell’Unione europea.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115

    Quesito 325, COA di Milano

  • I Consigli dell’Ordine chiedono se sia consentita l’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti di un Abogado iscritto come “non esercente” nel corrispondente Albo degli avvocati spagnolo.

    Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di “non esercente” dell’iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d’incompatibilità dell’avvocato in ragione dell’esercizio d’altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l’appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell’esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell’iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l’esercizio effettivo della professione nel Paese d’origine non è condizione per l’iscrizione dell’avvocato comunitario nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l’iscrizione all’organizzazione professionale nello stato membro d’origine e l’assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l’eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell’Unione europea.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 11 dicembre 2013, n. 114

    Quesito n. 298, COA di Massa Carrara
    Quesito n. 326, COA di Barcellona P.G.

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza chiede di sapere se possa essere annullata in autotutela una decisione dello stesso Consiglio, resa al termine di procedimento disciplinare ed irrogante la sanzione della censura, per intervenuto mutamento della giurisprudenza del CNF.

    Va rilevato, preliminarmente, che l’annullamento in autotutela presuppone un vizio di legittimità del provvedimento, che nel caso di specie non è possibile ravvisare, tale non essendo la mera difformità sopravvenuta rispetto ad un mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro maturato in un momento successivo rispetto al consolidamento della decisione.
    In ogni caso, la decisione de qua si è consolidata a seguito della mancata impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense e non è più possibile, pertanto, espungerla dal mondo giuridico. L’impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense è, infatti, l’unico strumento attraverso cui è possibile ottenere la riforma o l’annullamento delle decisioni rese dai COA in sede disciplinare, perché garantisce che l’esame della decisione impugnata e, se del caso, la nuova valutazione delle circostanze concrete – adempimenti necessari per decidere della fondatezza del ricorso – avvengano nel pieno rispetto delle garanzie procedurali funzionali all’effettività del diritto di difesa che caratterizzano il procedimento giurisdizionale che si svolge dinanzi al Consiglio nazionale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 23 ottobre 2013, n. 109

    Quesito 304, COA di Potenza