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  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, ora art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →, ora art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. (Nel caso di specie, l’avvocato si era rivolto alla propria ex moglie con appellativi quali “troia… zozza… puttana… scrofona”, e al difensore della stessa con la frase “maledetta da Dio”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per mesi sei).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213
    NOTA:
    In senso conforme:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 103
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310.

  • Al procedimento disciplinare non si applicano le norme (penali) sulla difesa d’ufficio dell’incolpato

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’incolpato, in ragione della sua qualità e della sua competenza tecnica, è legittimato all’autodifesa, sicchè, ove nel corso dell’udienza avanti il COA lo stesso resti privo dell’eventuale difensore (ad es., per rinuncia al mandato), non è necessario (ma semmai opportuno) disporre senz’altro il rinvio dell’udienza per consentire la nomina di altro difensore, né sussiste l’obbligo di nominargli un difensore d’ufficio ove non abbia provveduto alla difesa personale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. Unite 12 novembre 1988 n. 6129, nonché C.N.F., 18 dicembre 2001 , n. 290 e C.N.F., 8 giugno 2001, n. 109.

  • Il divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega riguarda anche le singole clausole contrattuali

    Il divieto di impugnare la transazione (se non per fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti), stabilito dall’art. 32 c.d.f.Art. 32 cod. prev. – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impu…Leggi il testo completo →(ora, art. 44 cdfArt. 44 cdf – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collegaL’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravve…Leggi il testo completo →), non riguarda soltanto l’intero negozio ma anche le singole clausole di esso, le quali -quantunque giuridicamente accessorie- ne abbiano comunque condizionato la formazione e caratterizzato il contenuto (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata limitata alla sola clausola penale, di cui l’avvocato eccepiva la nullità perché integrante asserito “abuso del diritto”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 212

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Va accolto il ricorso avverso la decisione disciplinare del C.d.O. allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al C.O.A. di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 20 dicembre 2013, n. 211
    NOTA:
    In senso conforme, Cons. Naz. Forense 15-10-2012, n. 134, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PISANO; Cons. Naz. Forense 29-11-2012, n. 174 Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BORSACCHI; Cons. Naz. Forense 28-12-2012, n. 198 Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MARIANI MARINI. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80.

  • L’avvocato non può prestare la propria scienza per scopi illeciti

    L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita o si inserisca comunque in contesto di tal genere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 210

  • Il diritto/dovere di difesa deve avvenire nel rispetto della legge e dei principi deontologici

    L’avvocato ha sì l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile ma ciò deve avvenire nell’osservanza della legge e dei principi deontologici (Nel caso di specie, l’avvocato aveva depositato in giudizio una scrittura privata con la firma apocrifa della controparte al fine di impedirne la costituzione di parte civile quale parte offesa contro il proprio assistito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 210

  • L’impugnazione deve esprimere una specifica censura, non un mero dubbio interpretativo

    L’impugnazione che, anziché contenere una critica specifica alla decisione impugnata (fondata ad esempio sull’affermazione di una opzione interpretativa diversa da quella fatta propria dal Consiglio dell’Ordine), si risolva nella mera proposizione di un dubbio interpretativo, è perciostesso l’inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 210
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Pasqualin), sentenza del 2 marzo 2012, n. 33

  • Inammissibile l’impugnazione della (formula di) assoluzione (insuscettibile di reformatio in melius)

    L’interesse all’impugnazione della decisione del COA trova il suo presupposto nella utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare al ricorrente e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza anche parziale, nel precedente giudizio. La regola dell’interesse ad impugnare, infatti, si immedesima nell’aspettativa del ricorrente all’ottenimento di una modificazione in melius della statuizione impugnata e non può subire deroghe ed eccezione. Conseguentemente, non sussiste interesse ad impugnare la decisione del COA che abbia deliberato il “non luogo a sanzione”, che infatti si risolve comunque in una formula assolutoria insuscettibile di una reformatio in melius.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 209
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons.Naz. Forense n. 120 del 17/09/1999.
    Sulla inammissibilità della decisione di assoluzione anche con riferimento alla sua motivazione:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 17 settembre 2012, n. 113
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3.
    – Cassazione Civile, sentenza del 14 maggio 2001, n. 206, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Iannelli D (conf.)

  • Il diniego di accesso agli atti non è impugnabile al CNF (ma, semmai, al TAR)

    Il ricorso proposto avverso una deliberazione con cui il COA territoriale denega l’accesso agli atti di un procedimento disciplinare all’autore dell’esposto da cui il procedimento origina, non rientra tra gli atti per i quali è prevista l’impugnativa davanti al C.N.F. e sfugge, pertanto, alla competenza di quest’ultimo, stante il carattere tassativo degli atti impugnabili avanti il predetto organo giurisdizionale, e che pacificamente riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell’Ordine, i conflitti di competenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 205
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F., 30 aprile 2012, n. 86; C.N.F., 15 dicembre 2011, n. 185; C.N.F., 29 settembre 2011, n. 148.

  • La minaccia di azioni (sproporzionate e vessatorie) alla controparte

    L’art. 48 c.d.f.Art. 48 cod. prev. – Minaccia di azioni alla controparte.L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda…Leggi il testo completo → (ora, art. 65 cdfArt. 65 cdf – Minaccia di azioni alla controparteL’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma no…Leggi il testo completo →) ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto della libertà di determinazione della controparte. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie (Nel caso di specie, in una controversia di lavoro, l’avvocato rappresentava alla controparte l’esistenza di alcune videocassette a contenuto erotico, pacificamente non correlate alla vertenza in essere con il proprio assistito).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 204
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171.