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  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    In tema di valutazione delle deposizioni testimoniali nell’ambito del procedimento disciplinare dinanzi al Collegio territoriale, il Consiglio dell’Ordine ha un ampio potere discrezionale sia sulla valutazione dell’ammissibilità di una prova orale sia sulla interpretazione della stessa e sulla valutazione di attendibilità dei testimoni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 18.7.2011 n. 105.

  • Elemento soggettivo dell’illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare

    Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 224
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 204
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 30 settembre 2013, n. 167
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 settembre 2013, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 124
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PASQUALIN), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17
    CNF sentenza n. 162 dell’8/11/2007 e n. 15 del 19/01/2005.

  • L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

    In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo → il difensore di fiducia che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 224
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114, confermata da Cass. SS. UU. 13 giugno 2011 n. 12903.

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 224
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 221; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98; Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103.

  • L’obbligo di astensione nel caso di avvocati che esercitino negli stessi locali

    L’obbligo di astensione di cui all’art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → (ora, art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →) con riferimento agli avvocati che, pur non essendo partecipi di una stessa società o associazione professionale, esercitino tuttavia negli stessi locali, obbedisce all’esigenza di proteggere il bene giuridico non solo dell’indipendenza effettiva dell’avvocato, ma anche dell’apparenza di essa, sicché a nulla rileva l’assenza di concretezza e attualità del conflitto di interessi, in quanto l’assunzione di un tale patrocinio, quand’anche non abbia prodotto effetti pregiudizievoli agli interessi degli assistiti, determina comunque una situazione di pericolo per il rapporto fiduciario con il cliente, suscitando stato di disagio e comprensibile diffidenza, che si ripercuote negativamente sull’immagine stessa della professione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 222
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 09-06-2008, n. 59.

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 221
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98; Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103.

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    Va esclusa la nullità della decisione con cui il C.D.O. ritenga che i fatti contestati integrino la violazione di norme del Codice Deontologico non specificamente menzionate nel capo di incolpazione, atteso che la contestazione disciplinare nei confronti di un Avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, ben potendo ricollegarsi la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 221
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177; Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 142; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68; CNF sentenza n. 128 del 27/11/2009; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 3 marzo 2005, n. 41.

  • Responsabilità disciplinare ed evitabilità della condotta tenuta (cd suitas)

    Ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità della condotta (dolo o colpa), essendo sufficiente la volontarietà dell’azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto, a prescindere dall’eventuale finalità dell’azione violativa della condotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 218

  • Il CNF può integrare la motivazione della decisione del COA

    L’eventuale assenza o carenza della motivazione del COA non è causativa della nullità della decisione stessa, poiché è prerogativa del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di legittimità e di merito, ai sensi dell’art. 51, comma 3, R.D. n. 37/1934, integrare le motivazioni delle decisioni impugnate sulla scorta delle risultanze in atti, in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 218

  • La cancellazione (amministrativa) dall’albo dell’avvocato sottoposto ad amministrazione di sostegno

    La sottoposizione dell’avvocato alla procedura di amministrazione di sostegno costituisce una limitazione al personale esercizio dei diritti civili ed attesta uno stato tale da far ritenere carente il requisito di cui all’art. 17, comma 1 n. 2, del R.D.L. n. 1578/1933 necessario per l’iscrizione all’Albo e per la permanenza dell’iscrizione stessa ai sensi dell’art. 37 R.D.L. cit. (Nel caso di specie, su iniziativa del Pubblico Ministero, l’avvocato era stato sottoposto ad amministrazione di sostegno a tempo indeterminato e ciò in ragione delle sue gravi e persistenti difficoltà a provvedere alla cura della propria salute ed alla gestione dei propri bisogni ed interessi).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 216