L’illecito disciplinare di cui all’art. 46 CDFArt. 46 cdf – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganzaNell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato deve rispettare l…Leggi il testo completo → si configura ogni qualvolta l’avvocato intenti una azione giudiziaria contro il proprio cliente senza aver preventivamente rinunciato al mandato alle liti, e quindi senza aver evitato, con l’unico mezzo possibile, qualsiasi situazione d’incompatibilità esistente tra mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il proprio assistito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 24 aprile 2018, n. 38
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 24 Aprile 2018 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 12 Maggio 2014 (sospensione)