Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto all’incolpazione, la scelta della sanzione irrogata e la valutazione della sua adeguatezza, così come, in generale, quella delle risultanze processuali, non sono sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, in quanto le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, oltre che per difetto del “minimo costituzionale” della motivazione. (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. Mogini, rel. Vella), ordinanza n. 7923 del 31 marzo 2026