Azione disciplinare – Prescrizione – Ius superveniens più favorevole all’incolpato – Inapplicabilità – Momento rilevante per l’individuazione della legge applicabile – Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 271 del 30 dicembre 2022

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 21

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 382 del 30 Dicembre 2016 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 22 Maggio 2014 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 31227 del 29 Dicembre 2017 (respinge)