Sanzione deontologica e assenza di precedenti disciplinari

In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari (art. 21 co. 4 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 10 Ottobre 2017 (accoglie) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 28 Marzo 2011 (sospensione)