L’iscrizione dell’avvocato “comunitario” nell’albo italiano costituisce un atto vincolato, subordinato alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla normativa europea (direttiva 98/5) e italiana (D.Lgs. n. 96/2001), individuati principalmente nella cittadinanza comunitaria e nell’iscrizione all’organizzazione professionale dello Stato di origine. Tuttavia, lo scopo di tale disciplina è quello «di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquista la qualificazione professionale» e non già quello di regolare «l’accesso alla professione di avvocato» in detto Stato membro, né può consentire l’elusione delle normative nazionali che disciplinano l’accesso alla professione forense per il tramite di un esame statale di abilitazione, per cui appare conforme al diritto europeo il riconoscimento del potere/dovere in capo alle competenti autorità nazionali di valutare in concreto, nel rispetto dei principi eurounitari, se l’atto di esercizio del diritto di stabilimento non avvenga in forme abusive dello stesso diritto dell’Unione, ferma restando la possibilità di un controllo giurisdizionale dell’attività amministrativa condotta a seguito del ricorso dell’interessato. Di conseguenza, qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti i Consigli dell’Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare l’iscrizione. Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l’iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 34961 del 13 dicembre 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019.
– codice: art. 48
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La corrispondenza “riservata” tra colleghi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Damascelli Antonio), sentenza n. 46 del 13 Marzo 2015
La (eccezionale) scusabilità dell’errore nella produzione in giudizio di corrispondenza ‘riservata’
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Damascelli Antonio), sentenza n. 46 del 13 Marzo 2015
Il divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 19 del 11 Marzo 2015
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 19 del 11 Marzo 2015
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Ferina Federico), sentenza n. 177 del 11 Dicembre 2014
La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito deontologico permanente o continuato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 117 del 26 Settembre 2014
La produzione in giudizio della corrispondenza scambiata tra avvocati
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 117 del 26 Settembre 2014
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 92 del 10 Giugno 2014
Il dovere di difesa non deroga al divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 92 del 10 Giugno 2014
L’oggetto del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 92 del 10 Giugno 2014
[viDEONTOLOGIA] Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
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Classificazione
– Decisione: [non classificata]– Consiglio territoriale: COA, delibera