Avvocato stabilito/integrato ed abuso della normativa comunitaria (che non ha lo scopo di regolare l’accesso alla professione forense)

L’iscrizione dell’avvocato “comunitario” nell’albo italiano costituisce un atto vincolato, subordinato alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla normativa europea (direttiva 98/5) e italiana (D.Lgs. n. 96/2001), individuati principalmente nella cittadinanza comunitaria e nell’iscrizione all’organizzazione professionale dello Stato di origine. Tuttavia, lo scopo di tale disciplina è quello «di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquista la qualificazione professionale» e non già quello di regolare «l’accesso alla professione di avvocato» in detto Stato membro, né può consentire l’elusione delle normative nazionali che disciplinano l’accesso alla professione forense per il tramite di un esame statale di abilitazione, per cui appare conforme al diritto europeo il riconoscimento del potere/dovere in capo alle competenti autorità nazionali di valutare in concreto, nel rispetto dei principi eurounitari, se l’atto di esercizio del diritto di stabilimento non avvenga in forme abusive dello stesso diritto dell’Unione, ferma restando la possibilità di un controllo giurisdizionale dell’attività amministrativa condotta a seguito del ricorso dell’interessato. Di conseguenza, qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti i Consigli dell’Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare l’iscrizione. Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l’iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione.

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 34961 del 13 dicembre 2023

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019.

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– codice: art. 24

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parere

Il Coa di Salerno formula quesito in merito alla possibilità di iscrivere nel Registro dei Praticanti un sottufficiale della Guardia di Finanza quando consti in atti – in uno con il nulla osta del superiore gerarchico – l’esplicito impegno a non richiedere abilitazione al patrocinio. Chiede di sapere, in particolare, se residui in capo al COA – in fattispecie consimile – la possibilità di apprezzare discrezionalmente, alla luce dei predetti accorgimenti, la sussistenza nel caso concreto di un conflitto di appartenenza e/o di interessi tale da precludere l’iscrizione nel Registro.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 23 Giugno 2023

parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera richiede: “Se, alla luce dell’art. 68 codice deontologico forense, ove si prescrive che «l’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale», sia o meno ammissibile che l’avvocato, già nominato dal legale rappresentante di un ente quale difensore del ridetto ente nell’ambito di un processo penale, assuma, in costanza del ridetto mandato professionale, l’incarico (ulteriore) di difensore dello stesso legale rappresentante p.t. del menzionato ente sottoposto (questa volta in qualità di persona fisica) ad un (altro) processo penale (non connesso né da un punto di vista soggettivo né oggettivo al primo), in cui l’ente risulta essere persona offesa/danneggiato, ove occorra anche in presenza di una liberatoria rilasciata dall’ente (preventivamente all’assunzione del nuovo incarico) attestante l’assenza, in concreto di un conflitto di interessi in capo all’avvocato anche a mente dell’art. 24 codice deontologico forense”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 31 Maggio 2023

parere

Il COA di Genova formula quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e l’assunzione dell’incarico di Garante comunale per i diritti dei detenuti. In particolare, richiamato il parere n. 30/2017, che aveva escluso l’incompatibilità pur richiamando l’importanza di osservare in ogni caso le norme deontologiche in materia di conflitto di interessi. Alla luce di ciò, chiede di sapere se – in particolare – l’esigenza di osservare tali norme si riferisca anche agli incarichi in essere al momento della nomina.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 61 del 20 Dicembre 2022

parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco richiede “se sia compatibile o meno con lo svolgimento del tirocinio professionale la nomina a Responsabile d’impatto di una STA, costituita come SRL Benefit, del praticante che svolge il tirocinio presso l’avvocato legale rappresentante (Amministratore Unico) della STA medesima” e, in particolare, se: “1) ferma restando la previsione di cui all’art. 41, comma 4 Legge n. 247/2012, che consente lo svolgimento del tirocinio in costanza di rapporto di lavoro subordinato (purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse), possa o meno valere anche per la fattispecie di cui si tratta il principio di cui al vostro parere n. 25/2017, a norma del quale trova applicazione anche all’iscrizione del praticante la disposizione di cui all’art. 18, lett. c) della citata Legge, rilevando pertanto, ai fini dell’eventuale incompatibilità, la titolarità o l’esercizio di poteri individuali di gestione; 2) sussista o meno incompatibilità – professionale e/o deontologica – tra il detto ruolo, assunto nell’interesse della STA e il rapporto di tirocinio, che lega il praticante al dominus legale rappresentante Amministratore Unico della stessa”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 50 del 20 Dicembre 2022

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 50 del 20 Dicembre 2022
– Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera (quesito)