Avvocato – Procedimento disciplinare – Violazione canoni generali previsti dal codice deontologico forense – Condotta non tipizzata – Responsabilità disciplinare – Sussiste.

Ai fini della responsabilità disciplinare dell’avvocato è sufficiente che il comportamento posto in essere dallo stesso sia riconducibile ai doveri di dignità e decoro deontologicamente tutelati dal c.d.f.; infatti i canoni complementari contenuti nel codice deontologico adempiono alla funzione di tipizzare, nella misura del possibile, comportamenti deontologicamente rilevanti desunti dall’esperienza di settore e dalla stessa giurisprudenza disciplinare, e sono comunque esplicitazioni delle regole generali inidonei quindi ad esaurire la tipologia delle condotte punibili, ex art. 60 c.d.f.Art. 60 cod. prev. – Norma di chiusura.Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.Leggi il testo completo →. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 19 ottobre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 11 aprile 2003, n. 65

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 11 Aprile 2003 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 19 Ottobre 2000 (sospensione)