Tag: cdf (prev.) art. 60

  • L’omessa indicazione delle norme deontologiche violate

    La mancata indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, atteso che la contestazione, se adeguatamente specificata quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati e tale da garantire all’incolpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace, non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 19 luglio 2013, n. 116
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68.

  • Illecito disciplinare: i principi di tipicità e tassatività

    L’art. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale, nel prevedere come illecito disciplinare i fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, manifestamente non si pone in contrasto con l’art. 25 della costituzione, vertendosi in tema di infrazioni non penali, per le quali il legislatore non è tenuto ad adottare i paradigmi della fattispecie tipica e tassativa, consente di includere nella suddetta previsione ogni comportamento del professionista che sia posto in essere coscientemente e volontariamente e si traduca in una violazione dei canoni della deontologia professionale, idonea a ledere la dignità ed il prestigio della classe forense, come nel caso in cui il professionista, per riscuotere un credito verso il proprio cliente, promuova abnormi e reiterate procedure esecutive, ciascuna rivolta a recuperare le spese di quella precedente, sì da arrecare danni materiali e morali al debitore del tutto sproporzionati alla entità del credito iniziale.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 febbraio 1983, n. 1197, sez. U- Pres. TAMBURRINO G- Rel. LIPARI N- P.M. FABI B (CONF)
    NOTA:
    Il principio di cui in massima trova espresso riscontro nell’art. 60 codice deontologico.
    In arg. cfr., ora, l’art. 3 co. 3 della nuova Legge Professionale (ad oggi in attesa di pubblicazione nella GU), secondo cui le norme deontologiche “per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile”.

  • L’omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare

    La semplice omessa indicazione della norma deontologica violata (nella specie, l’art. 28 del C.D.) non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, giacché al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98

  • L’illecito deontologico è sostanzialmente (e legittimamente) atipico

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme dell’ordinamento professionale forense, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., nella parte in cui, con riguardo alla materia disciplinare, omettono una precisa individuazione delle regole di deontologia professionale, poiché la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione ben può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera e poiché all’esercizio del potere disciplinare, quale espressione di potestà amministrativa, sono estranei i precetti costituzionali concernenti la funzione giurisdizionale. Nè è conferente il raffronto con il diverso sistema sanzionatorio di altri sistemi professionali, tenuto conto che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano ragionevolmente anche diversità di discipline. D’altra parte, non può ritenersi violato l’art. 24 Cost., giacché per la garanzia del diritto di difesa è sufficiente la presenza di un nucleo centrale di norme che tutelano il principio del contraddittorio e prevedono la facoltà per l’interessato di impugnare dinanzi ad un organo giurisdizionale le decisioni del consiglio dell’ordine. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 2 Maggio 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 05 gennaio 2007, n. 37- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. FINOCCHIARO Mario- P.M. PALMIERI Raffaele

  • L’illecito deontologico è sostanzialmente (e legittimamente) atipico

    In tema di giudizi disciplinari, le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un’autorità non statuale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì come tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l’entità delle stesse tra un minimo ed un massimo, ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). Nè incide sulla legittimità costituzionale delle norme con le quali l’Ordine individua i comportamenti suscettibili di sanzione la mancata specifica individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionali, poichè anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio – più volte affermato in tema di norme penali incriminatrici “a forma libera” – per il quale la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice (nella specie, quello disciplinare) opera.

    Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9097, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Contestazione dell’addebito disciplinare: l’omessa indicazione delle norme deontologiche violate

    La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede l’indicazione delle norme che si ritengono violate, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68

  • La contestazione disciplinare può non indicare la norma deontologica violata

    La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti contestati, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68

  • L’omessa indicazione delle norme deontologiche violate

    La mancata indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, atteso che, per pacifica e consolidata giurisprudenza, la contestazione, se adeguatamente specificata quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati e tale da garantire all’incolpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace, non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, considerata altresì la norma di chiusura di cui all’art. 60 c.d.f.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68

  • L’illecito disciplinare è sostanzialmente atipico

    L’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, nel prevedere come illecito disciplinare i fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, non individua comportamenti tassativamente determinati, poichè il principio di legalità si riferisce solo alle sanzioni penali e non si applica alle sanzioni disciplinari.

    Cassazione Civile, sez. U, 20 maggio 2005, n. 10601- Pres. Carbone V- Rel. Falcone G- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Omessa indicazione delle norme deontologiche violate – Invalidità – Esclusione

    L’omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, atteso che, per pacifica e consolidata giurisprudenza, la contestazione, se adeguatamente specificata in ordine all’indicazione dei comportamenti addebitati e tale da garantire all’incolpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace, non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la individuazione delle norme deontologiche che si assumono violate. La predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può essere invero ricollegata a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, considerata peraltro la norma di chiusura di cui all’art. 60 c.d.f., ove si precisa che le disposizioni del codice costituiscono semplice «esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi». (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 21 aprile 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 199