Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, omettendo di compiere atti inerenti al mandato ricevuto per inescusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, dopo aver consegnato alla cliente un acconto sulla maggiore somma dovutale dalla controparte a titolo di risarcimento danni e dopo avere ricevuto dalla stessa cliente il pagamento della parcella per le prestazioni professionali effettuate, non compia alcuna ulteriore attività volta al recupero della somma residua, né fornisca informazioni sullo svolgimento del mandato affidatogli, violando così gli art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo → e art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 19 febbraio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 188

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 21 Dicembre 2009 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 19 Febbraio 2007