Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto d’interessi – Azione contro ex cliente – Illecito deontologico – Fattispecie di insussistenza.

Non può essere sanzionato disciplinarmente il professionista che accetti di agire nei confronti della moglie di un suo ex cliente, ove nell’espletamento dell’ incarico non utilizzi notizie riservate apprese nello svolgimento dell’incarico precedentemente svolto per i componenti della stessa famiglia, né a questa arrechi danno. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 22 maggio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Cricrì), sentenza del 18 maggio 1999, n. 58

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 53

Risultati della ricerca: 69

parere

Il COA di Cagliari formula il seguente quesito: “Chiarisca il CNF se le prescrizioni di cui agli artt. 28, c. 10, L. 247/2012 e 53 n.3 del nuovo CDF, riferendosi specificamente agli “incarichi giudiziari”, debbano intendersi nel senso di limitare il divieto di accettazione degli incarichi conferiti da Giudici del Circondario esclusivamente a quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (e quindi quelli di curatore fallimentare, di curatore dell’eredità giacente, di delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari e custode giudiziale), posto che lo svolgimento di quei soli incarichi assume particolare rilevanza nella funzione giudiziaria e comporta una necessaria e continua collaborazione con il giudice, in ciò evidenziandosi anche che la nomina non consentita è quella funzionale all’amministrazione della giustizia”.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 24 del 28 Aprile 2017

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 21 Febbraio 2014 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 15 Novembre 2010 (avvertimento)