Viola i doveri imposti dall’art. 5 can. II c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 9 c.d.f.Art. 9 cod. prev. – Dovere di segretezza e riservatezza.È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia ven…Leggi il testo completo →, l’avvocato che, nell’ambito di una corrispondenza epistolare avente altro oggetto, renda noto alla società con la quale il proprio cliente intrattenga rapporti professionali lo svolgimento di un’attività giudiziale in favore di costui, nonché la circostanza del mancato pagamento del compenso maturato per tale attività difensiva, con ciò rivelando notizie assolutamente irrilevanti ed inconferenti ed altresì potenzialmente lesive dell’onore e del decoro del predetto assistito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 18 luglio 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MAURO), sentenza del 16 marzo 2010, n. 10
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 16 Marzo 2010 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 18 Luglio 2008