L’avvocato non ha l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria la circostanza che un proprio cliente detenuto utilizzi illecitamente un proprio apparecchio di telefonia mobile in violazione dell’art. 39 del D.M. 230 del 30/6/2000, giacché un tale onere non è previsto a suo carico né dagli artt. 331 e 333 c.p. né dal vigente codice deontologico, il quale gli impone anzi di mantenere il segreto anche “su tutto ciò di cui sia venuta a conoscenza in pendenza di mandato” (art. 9 cod. prev.Art. 9 cod. prev. – Dovere di segretezza e riservatezza.È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia ven…Leggi il testo completo →, ora art. 13 cdfArt. 13 cdf – Dovere di segretezza e riservatezzaL’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’a…Leggi il testo completo → e art. 28 cdfArt. 28 cdf – Riserbo e segreto professionaleÈ dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla…Leggi il testo completo →). Ciò non significa, tuttavia, che egli possa accettare di conferire direttamente con detto cliente al di fuori dei limiti imposti dalle norme, avendo invece l’onere di far cessare tale prassi rifiutando il colloquio sin dal primo contatto telefonico o, in mancanza, dismettere il mandato, a pena di illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 188