Tag: cdf (prev.) art. 9

  • L’uso (illecito) di telefonino da parte di un cliente detenuto

    L’avvocato non ha l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria la circostanza che un proprio cliente detenuto utilizzi illecitamente un proprio apparecchio di telefonia mobile in violazione dell’art. 39 del D.M. 230 del 30/6/2000, giacché un tale onere non è previsto a suo carico né dagli artt. 331 e 333 c.p. né dal vigente codice deontologico, il quale gli impone anzi di mantenere il segreto anche “su tutto ciò di cui sia venuta a conoscenza in pendenza di mandato” (art. 9 cdf, ora artt. 13 e 28 ncdf). Ciò non significa, tuttavia, che egli possa accettare di conferire direttamente con detto cliente al di fuori dei limiti imposti dalle norme, avendo invece l’onere di far cessare tale prassi rifiutando il colloquio sin dal primo contatto telefonico o, in mancanza, dismettere il mandato, a pena di illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 188

  • Il dovere di riservatezza riguarda il cliente, non la controparte

    Il dovere di riservatezza dell’avvocato è posto esclusivamente a tutela della sfera privata del cliente o parte assistita e non anche di quella della controparte (Nel caso di specie, l’avvocato veniva sanzionato dall’ordine di appartenenza perché, in una controversia avente ad oggetto una separazione tra coniugi, aveva inviato una comunicazione “riservata-personale” al fax di studio della controparte, avvocato in proprio, con la conseguenza che i collaboratori dello studio che avevano potuto prendere visione del fax stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha cassato la decisione disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 84

  • Sul dovere di riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente

    La deontologia forense ha uno dei suoi pilastri fondamentali nella tutela della riservatezza del rapporto avvocato – cliente, che impone al primo il vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla trattazione/esternazione dell’oggetto del mandato difensivo (Nel caso di specie, a seguito del suicidio del proprio assistito, al malcelato fine di farsi pubblicità, il professionista rilasciava a diversi quotidiani nazionali alcune dichiarazioni relative al citato rapporto professionale, senza il consenso ma anzi con l’espresso dissenso dei familiari del cliente stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 23 luglio 2013, n. 130

  • L’avvocato non può esporre i propri clienti in vetrina

    Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone, sicché, qualora l’ufficio si trovi a pian terreno sul fronte strada, porte e finestre devono essere schermati o riparati dalla vista dei passanti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39

  • L’illecita rivelazione di notizie riguardanti un giudizio in corso

    In tema di violazioni disciplinari da parte degli avvocati, la rivelazione di notizie relative ad una controversia in corso da parte di un avvocato che svolge il patrocinio è di per sé lesiva dell’interesse delle parti alla non pubblicizzazione delle vicende giudiziarie che le riguardano, indipendentemente dal fatto che nella specie una di esse non se ne sia lamentata, costituendo condotta idonea a pregiudicare la dignità della professione e l’immagine dell’intera classe forense. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 6 Dicembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 11 dicembre 2007, n. 25816- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. BUCCIANTE Ettore- P.M. NARDI Vincenzo – B.M.

  • Decoro e riservatezza nell’incasso di somme dal cliente

    Commette illecito disciplinare l’avvocato che intaschi il denaro corrispostogli dal cliente senza la dovuta riservatezza ovvero con modalità non consone allo stile ed al decoro della professione (Nella specie, il denaro veniva incassato per strada davanti al Tribunale).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2012, n. 57

  • L’avvocato non può esporre i propri clienti in vetrina

    Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone, sicché, qualora l’ufficio si trovi a pian terreno sul fronte strada, porte e finestre devono essere schermati o riparati dalla vista dei passanti. Tale riservatezza, peraltro, non è rinunciabile da parte del cliente (che, in thesi, riconoscendo ictu oculi lo stato dei luoghi come “meno riservati” scegliesse comunque di affidarsi a quel professionista), giacché il relativo dovere è posto a carico dell’avvocato a tutela dell’interesse pubblico in quanto anche la riservatezza nei rapporti fra cliente e professionista garantisce lo svolgersi dell’attività di assistenza e consulenza legale nell’ottica dell’attuazione dell’ordinamento; pertanto, così come è inibito all’avvocato rivelare i nomi dei propri clienti (art. 17 CDF), non è per costui neppure possibile esporli in vetrina.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39

  • L’ordine (di Modica) richiede parere circa la condizione di un iscritto il quale, svolgendo l’attività di docente di discipline giuridiche presso un istituto di istruzione secondaria, sia stato diffidato dal locale dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale dall’assumere il patrocinio legale di insegnanti o di altro personale della scuola in controversie contro l’amministrazione scolastica di appartenenza.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il professionista che svolga l’attività di professore di materie giuridiche presso istituti d’istruzione superiore a tempo definito è iscritto nell’Albo come avvocato del libero foro: per questi la legge non prevede limitazioni dello ius postulandi o rispetto alla possibilità di assumere mandati professionali da parte di qualsiasi cliente (come avviene, di contro, allorquando il docente presti servizio come professore a tempo pieno).
    Non vi è dunque alcuna ragione giuridicamente fondata per escludere che l’avvocato possa patrocinare cause nell’interesse degli altri insegnanti.
    Deve essere, ad ogni buon fine, ricordato che l’avvocato ha il dovere deontologico di evitare conflitti di interesse (art. 37 c.d.f.) ed è soggetto ad un generale obbligo di riservatezza nell’utilizzo delle informazioni acquisite in dipendenza dal mandato (art. 9 c.d.f.). Sarà quindi opportuno, anzi necessario, che l’interessato presti particolare attenzione ad evitare gli incarichi professionali che comportino un concreto rischio di commettere illeciti deontologici. L’operato del professionista sarà, anche sotto questo profilo, oggetto della vigilanza da parte del Consiglio dell’Ordine competente.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 25 novembre 2009, n. 47

  • L’ordine remittente (Fermo) segnala che taluni magistrati manifestano l’intenzione di escludere i praticanti avvocati dalla presenza, congiunta a quella del proprio dominus, ad udienze in materia di diritto di famiglia, e ciò sulla scorta della delibera del C.S.M. 18 aprile 2007, pratica n. 32/RI/2007.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La delibera del CSM indicata nella richiesta di parere si riferisce a fattispecie diverse rispetto alla pratica forense, e le argomentazioni in essa contenute non possono essere estese alla frequenza delle normali udienze da parte di un praticante avvocato accompagnato dal proprio dominus.

    Infatti i praticanti avvocati, a norma dell’art. 8 della legge professionale forense (R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578), una volta iscritti nell’apposito registro sono soggetti al controllo disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine, e devono compiere la pratica anche assistendo alle udienze civili e penali (art. 17).

    Nello svolgimento della pratica forense, il praticante ha tutti gli obblighi tipici dell’avvocato, compreso quello di riservatezza, e del resto l’intera pratica si svolge sotto il diretto controllo del professionista dominus (art. 1 d.P.R. 10 aprile 1990 n. 101).

    L’obbligo di segretezza e riservatezza in capo al praticante è stato confermato anche dalla Corte Costituzionale (8 aprile 1997, n. 87), che lo ha qualificato come dovere diretto e non mediato (indipendente, cioè, dalla concorrente ed eventuale responsabilità dell’avvocato dominus), ed è confermato dall’art. 9 del codice deontologico.

    Pertanto, ferme restando le diverse regole applicabili ai corsi di formazione, anche parzialmente equiparati alla pratica (a norma dell’art. 18 della legge professionale forense), la frequenza delle udienze in compagnia del dominus non può essere limitata o negata al praticante per qualsiasi ragione incluse quelle di riservatezza, poiché la disciplina sopra sinteticamente riportata comporta che egli possa presenziare a tutte le udienze nelle quali è impegnato il dominus, tale presenza comportando l’assunzione di identici obblighi di segretezza.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 12 dicembre 2007, n. 58

  • Il quesito (del COA di Rovigo) riguarda la sussistenza, per l’avvocato dipendente pubblico iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo, dell’obbligo di denunciare alla Corte dei Conti episodi che abbiano causato danni all’Erario e dei quali sia a conoscenza a cagione del suo ufficio difensivo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Tra i doveri dell’impiegato pubblico (e quindi anche di coloro che risultino iscritti nell’elenco speciale degli avvocati esercenti presso enti pubblici in regime di dipendenza) vi è senz’altro quello di operare nell’interesse dell’Amministrazione “per il pubblico bene” (art. 13 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ancorché oggi derogato da disposizioni specifiche per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego, ai sensi della tabella A, annessa al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
    Nell’adempimento dell’obbligo di denuncia di fatti dannosi per l’Erario di cui all’art. 20 del medesimo D.P.R. 3/1957 non si pone un conflitto di fedeltà, come nel caso dell’avvocato che denunci il proprio cliente, posto che l’avvocato non va a denunciare l’Amministrazione bensì l’impiegato che l’ha danneggiata (art. 18).
    Se, infatti, l’avvocato ha difeso l’Ufficio o l’ha assistito in attività stragiudiziali su indicazione di soggetti preposti ad uffici gerarchicamente sopraordinati al suo, l’azione è stata ordinata “in nome” della P.A. amministrazione ma, nondimeno, ha prodotto effetti contrari a quelli dell’Amministrazione stessa. Dunque destinatario della denuncia è un funzionario infedele, non l’Amministrazione rappresentata in giudizio.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 17 gennaio 2007, n. 4