Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Mancata restituzione di documenti – Omesse informazioni – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che ometta di espletare con la dovuta diligenza il mandato conferitogli, che non informi, se pur sollecitato, il cliente o i colleghi sull’andamento delle pratiche affidategli e non restituisca i fascicoli in suo possesso. (Nella specie in considerazione del comportamento tenuto dal ricorrente sia prima che durante il procedimento disciplinare è stata ritenuta adeguata, in luogo della sospensione per mesi due, la sanzione più lieve della censura). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 22 novembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. GALATI), sentenza del 30 dicembre 1997, n. 171

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– codice: art. 33

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sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di diligenza e informativa – Indebito incasso di somme spettanti alla parte assistita – Mancata prestazione di attività – Omessa o non veritiera informativa alla parte – Omessa restituzione di documenti – Aggravanti – Sospensione esercizio professione per anni uno.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Casalinuovo Aldo), sentenza n. 32 del 24 Marzo 1994

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 10 Novembre 1993 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Febbraio 1991 (avvertimento)