Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che ometta di espletare con la dovuta diligenza il mandato conferitogli, che non informi, se pur sollecitato, il cliente o i colleghi sull’andamento delle pratiche affidategli e non restituisca i fascicoli in suo possesso. (Nella specie in considerazione del comportamento tenuto dal ricorrente sia prima che durante il procedimento disciplinare è stata ritenuta adeguata, in luogo della sospensione per mesi due, la sanzione più lieve della censura). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 22 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. GALATI), sentenza del 30 dicembre 1997, n. 171
– codice: art. 12
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L’inadempimento al mandato professionale
CDD di Bologna (pres. Peccenini Flavio, rel. Panni Cinzia), decisione n. 75 del 11 Dicembre 2017
Inadempimento al mandato: la responsabilità disciplinare per mancata o tardiva proposizione dell’appello
CDD di Bologna (pres. Peccenini Flavio, rel. Peracino Carlo), decisione n. 77 del 04 Dicembre 2017
Amministratore di sostegno: l’indebita appropriazione di somme del beneficiario
CDD di Bologna (pres. Gentili Sanzio, rel. Gonelli Sergio), decisione n. 56 del 23 Ottobre 2017
Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Marullo di Condojanni Francesco), sentenza n. 388 del 30 Dicembre 2016
Si chiede un parere in ordine “agli eventuali provvedimenti da adottare nel caso di assenze reiterate anche non consecutive, di un Consigliere alle sedute del Consiglio”.
Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 52 del 17 Luglio 2014
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 52 del 17 Luglio 2014– Consiglio territoriale: COA Terni, delibera (quesito)