Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di lealtà e correttezza – Dovere di colleganza – Corrispondenza intrattenuta direttamente con le controparti – Violazione

È contrario ai doveri di lealtà e correttezza pretesi in via generale dall’art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → e dal successivo art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → con riguardo ai rapporti di colleganza, l’ingannevole comportamento del professionista che con piena consapevolezza corrisponda direttamente con le controparti al fine di determinarne il risentimento nei confronti del loro legale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 30 gennaio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FERINA), sentenza del 14 novembre 2011, n. 172

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 14 Novembre 2011 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 30 Gennaio 2009 (censura)