Avvocato e procuratore – Rapporti con la parte assistita – Rapporti di dare ed avere precedenti l’assunzione dell’incarico professionale – Illecito deontologico – Non sussiste.

Non viola il dovere di correttezza l’avvocato che abbia assunto un debito nei confronti di un suo attuale cliente e che con lo stesso abbia convenuto la compensabilità dei reciproci debiti e crediti se il rapporto di dare-avere tra professionista e cliente è insorto precedentemente al momento in cui l’incarico professionale è stato assunto. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 28 gennaio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Alpa), sentenza del 12 novembre 1996, n. 157

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– codice: art. 6

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 28 Luglio 2016 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 17 Dicembre 2013 (avvertimento)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 17720 del 18 Luglio 2017 (respinge)