È inammissibile il ricorso al C.N.F. qualora sia sottoscritto da un procuratore non abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori; è altresì inammissibile il ricorso qualora sia sottoscritto dal solo difensore senza che figuri dagli atti un mandato specifico da parte del ricorrente. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 8 novembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Diego), sentenza del 28 febbraio 1996, n. 35
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 28 Febbraio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 08 Novembre 1993
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