Non è nulla la decisione del Consiglio dell’Ordine in materia disciplinare che non segua immediatamente alla deliberazione, in quanto non vi è alcuna norma che imponga, in tale procedimento, l’obbligo della lettura del dispositivo della decisione al termine del provvedimento. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vicenza, 14 febbraio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Pontecorvo, rel. Rutelli), decisione del 23 giugno 1988, n. 35
Chiavi di ricerca:
- numero: 35
- anno: 1988
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
- numero: 35
- anno: 1988
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
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- Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Pubblicazione del dispositivo a distanza di tempo dalla deliberazione – Validità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens Franzo, rel. Ruggeri Pietro), sentenza n. 35 del 23 Giugno 1988 - Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporto con i colleghi – Sostituzione di collega – Dovere di informazione – Attenuanti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Cagnani Raoul), sentenza n. 35 del 23 Giugno 1988 - Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di pagamento del compenso – Superamento dei massimi – Accettazione del cliente – Legittimità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Cagnani Raoul), sentenza n. 35 del 23 Giugno 1988
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 23 Giugno 1988 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 14 Febbraio 1987
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