Prescrizione dell’azione disciplinare e illecito permanente

In tema di prescrizione dell’azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente (nella specie, appropriazione indebita di somme spettanti al cliente), il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 479 del 31 dicembre 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 482 del 31 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 479 del 31 Dicembre 2024 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 14 Giugno 2019 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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