Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione di onorario – Illecito disciplinare – Sussiste.

L’avvocato che si faccia rilasciare delega comprendente la facoltà di incassare assegni risarcitori destinati al cliente, con il dichiarato fine di realizzare la compensazione dell’onorario professionale, viola il principio deontologico secondo cui i rapporti patrimoniali tra avvocato e cliente devono essere improntati alla più totale chiarezza. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 18 ottobre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 21

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– codice: art. 64

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 17 Febbraio 2016 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 26 Settembre 2014 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19163 del 02 Agosto 2017 (respinge)