Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione di onorario – Illecito disciplinare – Sussiste.

L’avvocato che si faccia rilasciare delega comprendente la facoltà di incassare assegni risarcitori destinati al cliente, con il dichiarato fine di realizzare la compensazione dell’onorario professionale, viola il principio deontologico secondo cui i rapporti patrimoniali tra avvocato e cliente devono essere improntati alla più totale chiarezza. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 18 ottobre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 21

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 21

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 05 Agosto 2020 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Salerno, delibera del 15 Febbraio 2017 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 7336 del 16 Marzo 2021 (respinge)