L’intervenuta prescrizione relativa ad un diverso comportamento dell’incolpato non esclude la sua valutazione deontologica di quel fatto ai fini dell’entità della sanzione in un diverso procedimento o nello stesso ma per altra incolpazione

In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, sicché l’intervenuta prescrizione relativa ad un comportamento dell’incolpato non esclude la valutazione deontologica del fatto storico accertato ai fini della determinazione dell’entità della sanzione per una diversa incolpazione, da irrogarsi nello stesso o in altro procedimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Greco), sentenza n. 191 del 15 ottobre 2020

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 15 Ottobre 2020 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 20 Ottobre 2016 (sospensione)