Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, in buona fede, in assenza del collega di controparte, chieda al giudice un rinvio dell’udienza. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Brescia, 4 luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Guidi), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 21 Febbraio 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 04 Luglio 1994
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