Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei colleghi, della controparte, della magistratura – Reazione ad un fatto illecito altrui – Illecito deontologico – Sussiste.

Le espressioni sconvenienti ed offensive non si addicono al professionista forense e sono disciplinarmente rilevanti, anche quando siano la reazione ad un eventuale fatto illecito altrui; l’eventuale provocazione ricevuta, infatti, non può costituire una esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 24 gennaio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Panuccio), sentenza del 27 gennaio 1996, n. 4

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 27 Gennaio 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 24 Gennaio 1994
abc, Giurisprudenza CNF

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