Le espressioni sconvenienti ed offensive non si addicono al professionista forense e sono disciplinarmente rilevanti, anche quando siano la reazione ad un eventuale fatto illecito altrui; l’eventuale provocazione ricevuta, infatti, non può costituire una esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 24 gennaio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Panuccio), sentenza del 27 gennaio 1996, n. 4
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 27 Gennaio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 24 Gennaio 1994
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