I magistrati non possono esercitare l’attività di procuratore avanti l’autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni, se non sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione delle loro funzioni. (Nella fattispecie è stata applicata al responsabile la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Belluno, 24 giugno 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. La Volpe), sentenza del 5 novembre 1990, n. 93
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 05 Novembre 1990 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera del 24 Giugno 1989 (avvertimento)
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