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  • Procedimento disciplinare: inammissibili le istanze di accesso generiche, defatigatorie ed ostruzionistiche

    Ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/90, così come modificato dall’art. 15 della l. n. 15/2005, non è consentita una conoscenza illimitata della documentazione in possesso della PA, ma solo quella connessa al procedimento, sicché è inammissibile in quanto generica l’istanza di accesso formulata dall’incolpato senza specificazione dei singoli atti del procedimento disciplinare nei confronti dei quali l’istanza stessa sia stata depositata (Nel caso di specie, ritenendo ingiusto il rigetto della propria istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare, il ricorrente aveva eccepito l’asserita nullità della della sanzione e dell’intero procedimento disciplinare, per ritenuta violazione degli artt. 3-24-25 e 97 della Costituzione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 ha respinto il ricorso cautelare per la sospensione della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, parere del CNF n. 6/2008.

  • Il rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile al CNF

    La tipicità degli atti impugnabili non ammette deroga alcuna, sicchè restano impugnabili esclusivamente le decisioni relative alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni del C.d.O. ed ai conflitti di competenza. Sfugge quindi alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di ricusazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 ha respinto il ricorso cautelare per la sospensione della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 358, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111.

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio territoriale

    Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 del codice deontologico forense (ora art. 71 ncdf) la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 406

    NOTA:
    In senso conforme (oltre a Cass. S.U. 28.2.2011 n. 4773 e Cass. S.U. 30.12.2011 n. 30173), Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 novembre 2016, n. 328, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 28 luglio 2016, n. 255, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 11 giugno 2016, n. 159, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 10 maggio 2016, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 216, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 5 giugno 2014, n. 79, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 119, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61 e Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63, secondo cui “il fatto che ci si avvalga della facoltà di non rispondere, non esime l’incolpato dal presentarsi a rendere dichiarazione di esercizio di un suo diritto”.

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 406

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 346, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 24 novembre 2016, n. 336, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 287, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 25 luglio 2016, n. 236, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 164, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Mariani Marini), sentenza del 6 ottobre 2014, n. 135, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 10 aprile 2013, n. 55, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 214.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 25633 del 14 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 22521 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Didone), SS.UU, sentenza n. 13723 del 6 luglio 2016.

  • Rinuncia al ricorso al CNF ed estinzione del procedimento

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 403

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 4, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Geraci), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 383, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 371, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 368, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 363, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Labriola), sentenza del 24 novembre 2016, n. 345, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 309, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Capria), sentenza del 29 luglio 2016, n. 263, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 28 luglio 2016, n. 261, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Broccardo), sentenza del 25 luglio 2016, n. 237, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 25 luglio 2016, n. 227, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 25 luglio 2016, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Labriola), sentenza del 12 luglio 2016, n. 194, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 10 maggio 2016, n. 141, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 3 maggio 2016, n. 118, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 26 aprile 2016, n. 92, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 8 aprile 2016, n. 61, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 33.
    Sulla diversa fattispecie della rinuncia all’esposto (che “non produce alcun effetto, non condizionando né implicando l’estinzione o l’interruzione del procedimento, in quanto l’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti”), cfr. tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 10 maggio 2016, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 17, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 214.

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 402

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 24 novembre 2016, n. 343, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 10 marzo 2015, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 27.

  • Il COA di Trieste chiede di sapere se l’incarico di garante comunale per i diritti dei detenuti sia incompatibile con la professione di avvocato.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Le norme sull’incompatibilità della professione di avvocato sono di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione e applicazione. Non possono pertanto essere estese oltre i casi in esse previsti. Ne deriva che l’incarico (senza rapporto di lavoro subordinato) di garante comunale dei detenuti, non rientrando nelle ipotesi di incompatibilità tassativamente elencate nell’art. 18 L. P., è compatibile con la professione di avvocato.
    Tanto premesso, occorre osservare che la normativa professionale – sia con riguardo alla legge professionale, sia con riguardo al Codice deontologico – detta particolari regole di condotta, volte ad evitare l’insorgenza di conflitti di interesse, o comunque a determinare una interferenza tra attività professionale e incarico non professionale.
    Tale potrebbe essere l’ipotesi del Garante dei Detenuti, la cui funzione è quella di vigilare sulle condizioni di detenzione e sul rispetto della normativa sulla custodia delle persone detenute e che, a tali fini, ha poteri di verifica e intervento, in un contesto suscettibile di dare luogo a procedure giudiziali tali da imporre la presenza di un avvocato difensore. Va quindi sottolineata la potenziale interferenza tra attività professionale e incarico (non professionale) di Garante, qualora entrambe abbiano ad essere svolte dalla medesima persona nei medesimi contesti e luoghi.
    Tanto premesso, pertanto, l’assenza di incompatibilità non determina il venir meno della rilevanza delle norme deontologiche riguardanti il conflitto di interessi, che impongono – nella specie – che il Garante dei Detenuti non possa assumere incarichi professionali da persone detenute negli istituti di pena soggetti alla propria attività di controllo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 26 aprile 2017, n. 30

    Quesito n. 291, COA di Trieste

  • Il COA di Roma formula il seguente quesito: “Si valuti la possibilità per un avvocato, già iscritto nell’elenco speciale, in quanto dipendente di un ente pubblico, di poter svolgere attività di rappresentanza giudiziale, presso un altro ente pubblico, nel quale è stato distaccato”.

    La risposta è nei seguenti termini.
    L’art. 23 della L. 247/2012, che disciplina gli Avvocati degli enti pubblici, è norma eccezionale e va pertanto applicata nel rigoroso rispetto dei presupposti nella stessa indicati, tra cui l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente del professionista incaricato in forma esclusiva della trattazione degli affari legali dell’ente stesso. L’imprescindibile appartenenza all’ufficio legale deve risultare da deliberazione dell’ente.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 26 aprile 2017, n. 29

    Quesito n. 289, COA di Roma

  • Il COA di Spoleto pone il seguente quesito: “Può un dottore in Giurisprudenza abilitato all’esercizio della professione di Avvocato, dipendente di una società per azioni in virtù di contratto di lavoro subordinato avente ad oggetto attività di consulenza e assistenza giuridica, ottenere l’iscrizione ad un Albo circondariale degli Avvocati”?

    La risposta al quesito è negativa. Sul punto la Commissione si è espressa con parere del 10 marzo 2017, che si trascrive per maggiore comodità:

    Quesito n. 279, COA di Bologna, Rel. Cons. Salazar
    Parere 10 marzo 2017

    Il COA di Bologna pone il seguente quesito:
    “Se la previsione dell’art. 2, n. 6 della legge n. 247/2012 consenta a qualsiasi “giurista d’impresa”, anche se non iscritto all’ufficio legale di un ente pubblico o a maggioranza pubblica, di iscriversi all’Albo degli Avvocati, in deroga a quanto previsto dall’art. 18 della legge stessa”.
    La risposta al quesito è nei seguenti termini.
    Va anzitutto precisato che le fattispecie “giuristi d’impresa” e “avvocati degli enti pubblici” devono essere tenute distinte in quanto assoggettate dalla L. n. 247/2012 a differente disciplina.
    I “giuristi d’impresa” sono regolati dall’art. 2, c. 6, della L. P. al solo fine di consentire agli stessi l’esercizio dell’attività professionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale previa instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero stipulazione di contratti di prestazione d’opera continuativa e coordinata nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.
    Lo status di “giurista d’impresa” non consente l’iscrizione all’albo degli avvocati stante l’incompatibilità di cui all’art. 18, lettera d).
    La deroga prevista dall’art. 2, c. 6, è pertanto limitata, come si è detto, all’attività stragiudiziale in favore del datore di lavoro.
    Gli avvocati degli enti pubblici, figura assai diversa dai c.d. “giuristi d’impresa”, con i quali non vanno confusi, sono assoggettati alla speciale disciplina dettata dall’art. 23 della L.P., per l’esame della quale – con specifico riferimento al profilo delle incompatibilità – si rinvia al recente parere dell’ufficio studi del 28.2.17, ai pareri di questa Commissione (ad es. nn. 56 e 61 del 2016) e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (ad es., SS. UU., sent. n. 19547/10) e del CNF (ad es., sentt. nn. 134 e 188 del 2015).

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 26 aprile 2017, n. 28

    Quesito n. 301, COA di Spoleto

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico (Nel caso di specie, l’istruttoria disciplinare non aveva consentito di raggiungere una prova ragionevolmente certa con riferimento ad uno dei capi di incolpazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 402

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 28 settembre 2016, n. 300, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 28 settembre 2016, n. 296, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 27 luglio 2016, n. 249, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 26 luglio 2016, n. 241, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 201, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 6 giugno 2016, n. 145, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 10 maggio 2016, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 267, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 265, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 230, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225.