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  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 in combinato disposto con l’art. 33 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 7 marzo 2017, n. 7

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 374, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 372, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 323, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. De Michele), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 320, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 settembre 2016, n. 303, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 25 luglio 2016, n. 222, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 200, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 2 maggio 2016, n. 106, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 14 aprile 2016, n. 91, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 14 aprile 2016, n. 90, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 14 aprile 2016, n. 89, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 88, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 86, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 85, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 7 marzo 2016, n. 42, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 7 marzo 2016, n. 32.

  • I provvedimenti impugnabili avanti al C.N.F. costituiscono un numerus clausus

    La tipicità degli atti impugnabili non ammette deroga alcuna, sicchè restano impugnabili esclusivamente le decisioni relative alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni del C.d.O. ed ai conflitti di competenza (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato la deliberazione con la quale il Consiglio territoriale aveva rigettato un’istanza, definita incidente di esecuzione, finalizzata alla rideterminazione di una sanzione divenuta definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 14 febbraio 2017, n. 6

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111.

  • L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 410

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 349, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 338, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Calabrò), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 322, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 203, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 202, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 201, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 maggio 2016, n. 112, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 9, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 30 novembre 2015, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 settembre 2015, n. 137.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 410

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 389, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 311, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 28 settembre 2016, n. 307, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 28 luglio 2016, n. 259, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 28 luglio 2016, n. 258, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 26 luglio 2016, n. 244, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 70, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 41, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 7 marzo 2016, n. 28, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21.

  • Il termine per la notifica della decisione disciplinare è ordinatorio

    Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 50 co 1 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica all’interessato della decisone del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 ha respinto il ricorso cautelare per la sospensione della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 28 settembre 2016, n. 300, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 27 luglio 2016, n. 247, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 26 luglio 2016, n. 239, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Bonzo), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 (riferita al termine quindicinale, stabilito dall’art. 37 legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo).

  • Decisione disciplinare: l’omessa indicazione dell’autorità e del termine per l’impugnazione

    L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, circa le modalità e la tempistica per la presentazione dell’impugnazione non è causa di nullità né giustifica, in caso di ritardo dell’impugnazione stessa, alcuna rimessione in termini, giacché la particolare qualifica professionale dell’incolpato esclude ogni incertezza in merito, non sussistendo pertanto un errore scusabile (Nel caso di specie, nella propria impugnazione il ricorrente aveva dato prova di aver ben compreso i fatti contestatigli nonché di aver individuato l’autorità a cui proporre l’appello e il termine utile per proporre l’impugnazione stessa).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 ha respinto il ricorso cautelare per la sospensione della sentenza di cui in massima.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 366, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 255, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 227, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 42, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 15 settembre 2010, n. 64.

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 ha respinto il ricorso cautelare per la sospensione della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Cerè), sentenza del 25 luglio 2016, n. 221, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 2 maggio 2016, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 aprile 2016, n. 81, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 11 giugno 2015, n. 81, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 61; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 54.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Mammone), SS.UU, sentenza n. 11370 del 31 maggio 2016.

  • Decisione disciplinare: l’omessa indicazione del numero è irrilevante

    L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare, del numero del registro delle decisioni non rileva ai fini della validità della stessa, non essendo prevista da alcuna norma procedimentale e costituendo eventualmente una irregolarità burocratica della segreteria, successiva al perfezionamento e al deposito dell’atto medesimo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 ha respinto il ricorso cautelare per la sospensione della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Mirigliani), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 300.

  • Procedimento disciplinare: la sostituzione della persona fisica del relatore

    La sostituzione della persona fisica del relatore è ininfluente sia che avvenga nella fase precedente a quella incardinata con la citazione per il giudizio disciplinare, attesa la sua autonomia rispetto alla seconda, sia che avvenga nella seconda fase, tenuto conto che, stante la natura amministrativa del procedimento innanzi al Consiglio territoriale, non trova applicazione il principio dell’immodificabilità dei membri del collegio giudicante, e non potendosi configurare pertanto alcuna ipotesi di violazione di diritto di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 ha respinto il ricorso cautelare per la sospensione della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 221.

  • La mancata comunicazione di apertura del procedimento disciplinare

    Il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, l’omessa comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità del procedimento qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento e abbia perciò potuto compiere (come nella specie) tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 ha respinto il ricorso cautelare per la sospensione della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 12 novembre 2016, n. 327, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 38, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 37., Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 197.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, tra le altre, Cass. Civ. sez. Un. n. 28339 del 22.12.2011, Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5072.