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  • Il Coa di Roma formula il seguente quesito: “Si valuti se un avvocato che abbia pratiche disciplinari pendenti davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina della propria regione, possa richiedere ed ottenere il trasferimento ad altro Ordine del Distretto della Corte d’Appello, anche se ciò rischi di incidere sulla terzietà e composizione del Collegio giudicante, creando i presupposti per eventuali incompatibilità con uno di componenti”.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Ai sensi dell’art. 57 della L. 247/2012 “durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall’albo”.
    Pur essendo il trasferimento provvedimento diverso dalla cancellazione, deve ritenersi che il divieto posto dalla disposizione testè richiamata operi anche nell’ipotesi di domanda di mobilità avanzata dall’avvocato nei cui confronti il COA ha inviato gli atti al consiglio di disciplina, atteso che il procedimento di trasferimento si perfeziona necessariamente con apposita deliberazione di cancellazione dall’albo, e cioè con un atto che, nell’ipotesi in esame, la legge vieta di adottare.
    Siffatta conclusione trova conferma nella formula della disposizione che fissa l’operatività del divieto di cancellazione al momento dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina da parte del COA, così privando quest’ultimo, a far data da detto invio, del potere di deliberare la cancellazione dall’albo del proprio iscritto.

    Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), 28 aprile 2017, n. 23

    Quesito n. 260, COA di Roma

  • Il COA di Monza, rilevato, da un lato, che il D.P.R. n. 137/2012 stabilisce, all’art. 6, co. 12, che il certificato di compiuta pratica decade dall’efficacia qualora, decorsi cinque anni dal suo rilascio, il tirocinante non abbia superato l’Esame di Stato; osservato, dall’altro, che l’art. 45 della legge n. 247/2012 nulla, invece, prevede “in ordine alla perdita di efficacia” del certificato anzidetto e che, stante la permanente vigenza del D.P.R. n. 137/2012, detta omissione introduce disparità di trattamento fra i tirocinanti delle diverse professioni, chiede di conoscere, al riguardo, il parere del Consiglio Nazionale Forense.

    La commissione osserva quanto segue.
    La legge n. 247/2012 è legge speciale che si applica in via esclusiva alla professione forense. La mancata previsione nell’art. 45 della medesima di un termine di decadenza dell’efficacia del certificato di compiuto tirocinio non costituisce, pertanto, omissione, bensì espressione della volontà del legislatore: ubi lex voluit dixit, ubi lex noluit tacuit. Diversamente opinando, quindi, si applicherebbe alla fattispecie prospettata una norma inesistente, ovvero, inammissibilmente, si colmerebbe arbitrariamente un presunto vuoto normativo di rango primario con una previsione tratta da un regolamento governativo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), 22 marzo 2017, n. 22

    Quesito n. 276, COA di Monza

  • La ritardata consegna al cliente di somme incassate per suo conto

    L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 143, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98.

  • L’obbligo (deontologico) di rendiconto nella gestione di denaro altrui

    E’ legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell’Avvocato che, in violazione dell’art. 30 ncdf – “Gestione di denaro altrui” (già art. 41 cdf), non fornisca dimostrazione di aver dato pieno e compiuto rendiconto dell’attività di gestione della somma affidatagli né tantomeno una ricostruzione precisa delle somme gestite per conto del cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 263, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229.

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 24 novembre 2016, n. 343, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 24 novembre 2016, n. 336, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 novembre 2016, n. 328, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 287, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 28 luglio 2016, n. 258, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 26 luglio 2016, n. 244, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 25 luglio 2016, n. 219, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 11 giugno 2016, n. 157, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 110, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 aprile 2016, n. 81, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 79, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 14 aprile 2016, n. 78.

  • Il COA di Forlì-Cesena chiede se la eventuale stipula di convenzioni con Asili Nido, Scuole per l’infanzia e Baby parking della loro Provincia, sia pubblici che privati, finalizzate a disporre di un’offerta a prezzi scontati dei relativi servizi, dei quali gli iscritti all’Ordine potrebbero avvalersi, sia subordinata all’indizione di uno specifico Bando di gara pubblica. Inoltre, il COA chiede di sapere se siano previste procedure specifiche al riguardo, o se invece, più in generale, sia consentito al COA o alla sua Commissione per le Pari Opportunità stipulare dette convenzioni con i soggetti che manifestino la propria disponibilità al riguardo.

    La commissione, al riguardo, osserva quanto segue.
    Le convenzioni in argomento, qualora non comportino alcun onere finanziario in capo all’Ordine, sono da ritenersi rivolte ad esclusivo, potenziale beneficio degli iscritti, in capo ai quali ricadrebbe integralmente il costo del servizio richiesto. In quest’ottica, il Consiglio non sarebbe quindi tenuto ad indire una pubblica gara, potendosi limitare a chiedere a tutti i potenziali fornitori dei servizi richiesti, presenti nell’ambito della Provincia di competenza, un’offerta tariffaria ed una manifestazione di disponibilità a stipulare la relativa convenzione. In tal modo, la richiesta del Consiglio, ente pubblico non economico, non sarebbe viziata da preordinate manifestazioni di preferenza e l’iscritto manterrebbe piena discrezionalità di scelta.
    Quanto al soggetto stipulante, si rileva, da ultimo, che la Commissione Pari Opportunità (C.P.O.) interna costituisce applicazione del dovere previsto in capo al Consiglio, ex art. 29, comma 1, lett. r), Legge n. 247/2012, di garantire l’attuazione dell’art. 51 della Costituzione. Le funzioni di rappresentanza nei confronti dei terzi, quindi, permangono integralmente in capo al Consiglio, fatte salve le previsioni che, con riferimento a specifici atti, potrebbero essere previste dalle norme regolamentari di funzionamento della commissione.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 22 marzo 2017, n. 21

    Quesito n. 265, COA di Forlì Cesena

  • Tre quesiti del COA di Urbino

    Il COA di Urbino chiede:
    1) se la sospensione del praticante avvocato per un periodo INFERIORE ai 6 mesi richieda il presupposto del giustificato motivo previsto dall’art. 41, n. 5, Legge 247/2012.

    In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che il requisito del giustificato motivo, anche personale, previsto dall’art. 41, n. 5, Legge n. 247/2012 come presupposto per l’interruzione del tirocinio professionale, in mancanza del quale il tirocinante deve essere cancellato dal Registro dei praticanti, è posto dalla legge come necessario per chi interrompa il tirocinio per un periodo superiore ai sei mesi: e non sia quindi richiesto nel caso in cui l’interruzione abbia durata infra semestrale.

    2) Se ai fini del soddisfacimento dei requisiti per la permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, l’adempimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 11 della Legge 247/2012, visto l’art. 5, co.1, lett. C, del Regolamento CNF, la verifica da parte del COA debba riguardare il triennio 2014-2016, ovvero il solo anno 2016.

    In risposta al quesito posto, la Commissione rinvia alle “Linee guida nazionali interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio con le modifiche proposte dalla Commissione difese d’ufficio/patrocinio a spese dello Stato”, approvate il 30 novembre 2016. All’art. 2, par. 4, la Commissione chiarisce infatti che, ai fini della permanenza nell’elenco, “Il richiedente deve inoltre attestare di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 legge 247/2012 (mediante allegazione di auto certificazione ai sensi degli artt. 46, 47 DPR 445/2000), con riferimento all’anno antecedente a quello in cui la richiesta viene presentata”.

    3) Se l’incompatibilità prevista all’art. 28, n. 10, della Legge 247/2012, nella parte in cui dispone non debbano essere conferiti incarichi ai consiglieri dell’Ordine in carica da parte dei magistrati del Circondario, sia già entrata in vigore o sia subordinata all’emissione di un regolamento.

    In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che la norma, d’immediata vigenza, sia entrata in vigore con la legge il 2 febbraio 2013, e che riguardi tutti gli incarichi il cui conferimento fosse successivo a tale data, permanendo fino al loro compimento la compatibilità della funzione con quelli precedentemente assegnati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere del 22 marzo 2017, n. 18

    Quesito n. 161, COA Urbino

  • Il COA di Verona chiede il riesame del parere di questa Commissione del 23 novembre 2016, n. 113 in quanto – a suo giudizio – le conclusioni nello stesso formulate si fondano sul presupposto della mancata istituzione dell’ufficio legale, che invece risulta costituito presso l’ente pubblico di riferimento.

    La risposta è nei seguenti termini.
    L’istanza di revisione del suddetto parere non può essere accolta e il parere stesso va confermato anche se presso l’ente pubblico dovesse risultare specificamente istituito l’ufficio legale (che però non è menzionato nello statuto). Nel caso in esame, infatti, il richiedente l’iscrizione, come è confermato nella richiesta del COA, riveste la carica di direttore generale dell’ente pubblico con attribuzione, in capo a lui, di ampi poteri di gestione amministrativa.
    Siffatta situazione è palesemente in contrasto con l’articolo 23 della legge professionale, ai sensi del quale agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici deve essere assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente.
    La carica di direttore generale dell’ente non è quindi compatibile – come da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione – con l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati per difetto dei requisiti dell’esclusività, indipendenza e stabilità, richiesti dalla legge.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 22 febbraio 2017, n. 17

    Quesito n. 271, COA di Verona

  • Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)

    Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401

    NOTA:
    In senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 10 marzo 2015, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morgese), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 151.

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 400

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017 ha respinto l’istanza di sospensione della sentenza di cui in massima.
    Nello stesso senso, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 365. In arg. cfr pure Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 aprile 2016, n. 51, Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 20 gennaio 2016, n. 7, Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere 20 gennaio 2016, n. 3, nonché la Circolare CNF n. 1/2016.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22719 del 9 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22520 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22519 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22518 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22517 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22399 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22398 del 4 novembre 2016.