Autore: admin

  • L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento

    In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta detontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità, ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 21 giugno 2018, n. 76

  • Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio

    Ai sensi dell’art. 50, co. 4, L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 21 giugno 2018, n. 76

  • Al procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale non si applica il principio costituzionale del giusto processo ma quello del buon andamento dell’amministrazione

    Nel procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale, che ha natura amministrativa, non si applica tanto l’art. 111 Cost. (con i correlativi ivi enunciati principi del giusto processo, pertinenti alla sola attività giurisdizionale), quanto piuttosto l’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 21 giugno 2018, n. 76

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 389, nonché in sede di Legittimità Cassazione Civile, sez. Unite, 7 dicembre 2006, n. 26182.

  • Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa

    La difformità tra contestato e pronunziato si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, di talché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 21 giugno 2018, n. 76

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF per eccesso di potere (giurisdizionale)

    L’eccesso di potere cui fa riferimento l’art. 56 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) sull’ordinamento della professione forense, nel prevedere il ricorso degli interessati e del P.M. avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, non ricalca la figura dello sviamento di potere o le cosiddette figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, ma è solo il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, che si concreta nell’esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un’altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell’arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, ovverosia l’uso della potestà disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto o per una asseritamente difforme valutazione delle risultanze processuali rispetto alle tesi difensive dell’interessato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio- sentenza del 13 luglio 2017, n. 89)

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sez. Unite, 04 luglio 2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato; Cassazione Civile, sentenza del 24 agosto 1999, n. 00598, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Ravagnani E; Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 01342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E.

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio- sentenza del 13 luglio 2017, n. 89).

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018, Corte di Cassazione (pres. Macioce, rel. Scrima), SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15203 del 22 luglio 2016, Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 1999, n. 148, Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209.

  • Illecito disciplinare: ignorantia legis non excusat (soprattutto il giurisperito)

    In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 del nuovo Codice Deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l’atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018

  • L’irrilevanza in sede deontologica della formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”

    La sentenza penale che assolve l’imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, non esclude di per sè la sussistenza del fatto storico contestato e, dunque, dell’illecito disciplinare (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio- sentenza del 13 luglio 2017, n. 89).

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018

  • Processi e mass-media: illecito offrire assistenza legale gratuita in cambio di notorietà “da rimbalzo”

    Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al fine di ricavarne una possibile notorietà, offra assistenza legale gratuita alle parti di un fatto di cronaca di grande clamore mediatico, peraltro già assistite da un difensore, prospettando interventi forse risolutivi (Nel caso di specie, il professionista aveva scritto alla persona già condannata per un crimine molto noto ai mass-media, proponendosi come legale per il processo di revisione, a tal fine dichiarando di essere “sensibile alla vicenda e di credere in lei”, nel contempo precisando che -in caso di effettivo conferimento dell’incarico professionale- questo sarebbe stato totalmente gratuito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di mesi quattro).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 21 giugno 2018, n. 69

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 390.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense configura automaticamente l’illecito disciplinare, mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (Nella specie trattavasi di mancato rispetto di un accordo transattivo assunto in esito ad una sentenza di condanna dell’avvocato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 21 giugno 2018, n. 69

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 20 dicembre 2017, n. 218.