Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con il principio di colleganza l’avvocato che, richiesto dal collega di controparte di quantificare l’importo dovuto dal suo cliente non dia alcuna risposta, ma notifichi l’atto di precetto, ovvero -anche in mancanza di una tale richiesta avversaria ed in assenza altresì di un effettivo, immediato e concreto pericolo temporale per la tutela del diritto del proprio assistito- proceda in tempi estremamente solleciti alla notifica dell’atto di precetto senza alcuna previa informale richiesta di adempimento spontaneo, così determinando un ingiustificato aggravio di spese per il debitore e un ingiustificato nocumento all’immagine professionale del collega di controparte agli occhi della propria assistita.
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La notifica dell’atto di precetto senza preavviso al collega avversario
Non integra illecito deontologico alcuno, sotto il profilo della slealtà e della scorrettezza, il comportamento del professionista che, mediante intimazione di precetto di pagamento, dia esecuzione alla sentenza nei confronti della parte soccombente senza preventivamente avvertire i Colleghi avversari, atteso che, per un verso, un tale obbligo deve ritenersi sussistente solo quando il difensore della controparte abbia espressamente richiesto i conteggi della somma dovuta ai fini dell’adempimento spontaneo ed immediato, e che, per altro verso, il precetto di pagamento è di per sé, e per volontà del legislatore, l’esatto contrario della slealtà, costituendo l’invito (precedente il processo di esecuzione cui è esterno) ad adempiere nel termine dilatorio che deve concedersi prima di dar corso all’esecuzione.
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Atto di precetto e richiesta avversaria dei conteggi per poter adempiere spontaneamente
L’avvocato, espressamente richiesto dal collega avversario dei conteggi della somma dovuta ai fini dell’adempimento spontaneo ed immediato, è tenuto a preavvertire il difensore della controparte soccombente della intenzione di porre in esecuzione la sentenza, mediante intimazione formale di adempiere nel termine dilatorio prescritto dalla legge ex art. 480 cpc.
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Negare l’evidenza è contrario a buona fede
E’ deontologicamente rilevante, perché contrario a correttezza e buona fede, il comportamento dell’avvocato che -al fine di aggravare l’esposizione del debitore- neghi di aver mai ricevuto dal terzo pignorato la dichiarazione ex art. 547 cpc, in realtà trasmessagli più volte e con modalità diverse (posta cartacea, fax ed email, nonché rammostrata in udienza).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 24 novembre 2017, n. 184
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La responsabilità per fatto di associati, collaboratori e sostituti
L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 ncdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 24 novembre 2017, n. 184
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Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi
Il ricorso dell’incolpato al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, il ricorso era stato sottoscritto da avvocato non cassazionista e privo di procura speciale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ne ha dichiarato l’inammissibilità).
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Il passaggio dalla sezione speciale dell’albo all’albo ordinario non avviene “automaticamente”, a semplice richiesta
Il passaggio, dalla sezione speciale dell’albo, all’albo ordinario non è un “trasferimento” automatico fondato su un diritto espansivo di natura automatica dell’iscritto, ma è subordinato alla permanenza e sussistenza dei requisiti di Legge, ivi compresa la condotta irreprensibile (art. 17 L. n. 247/2012), che devono essere valutati al momento della nuova iscrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182
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L’avvocato di ente pubblico può trattare esclusivamente gli affari legali del proprio ufficio
L’iscritto alla sezione speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici non può svolgere attività professionale a favore di soggetti diversi dal proprio ente, la quale presuppone l’iscrizione all’albo ordinario (Nel caso di specie, il professionista -addetto all’ufficio legale di un ente- si era costituita parte civile in un procedimento penale per conto di un privato. La difesa dell’imputato eccepiva la carenza di jus postulandi del difensore, ed il giudice -nell’accogliere l’eccezione- ha dichiarato l’inammissibilità della costituzione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182
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La domanda di iscrizione all’albo non basta ad esercitare (legittimamente) la professione
La formalizzazione dell’iscrizione all’albo, e non la semplice aspettativa di iscrizione, è condizione indispensabile per l’esercizio della professione (Nel caso di specie, il professionista era iscritto alla sezione speciale dell’albo ed aveva fatto domanda di iscrizione all’albo ordinario. Nelle more, aveva cessato l’attività lavorativa presso il proprio ente pubblico e, prima ancora di ottenere l’iscrizione all’albo ordinario, ritenuta mera formalità, aveva esercitato la professione in favore di soggetti diversi).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182
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Divieto di cancellazione e “trasferimento” dalla sezione speciale all’albo ordinario
Il divieto di cancellazione, stabilito dall’art. 17, co. 16, L. n. 247/2012, in pendenza di procedimento penale o disciplinare vale anche nel caso in cui la cancellazione sia richiesta dalla sezione speciale dell’albo al fine di iscriversi nella sezione ordinaria dello stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182