Autore: admin

  • L’illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato”

    In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell’illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l’illecito deontologicamente rilevante (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Piccialli), SS.UU, sentenza n. 27996 del 16 dicembre 2013, Corte di Cassazione (pres. Carbone, rel. Falcone), SS.UU, sentenza n. 10601 del 20 maggio 2005, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29.

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Macioce, rel. Scrima), SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15203 del 22 luglio 2016, Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 1999, n. 148, Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209.

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

  • Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti deontologici a pretesa tutela del cliente

    L’avvocato non può essere oggetto di denuncia per il solo fatto di aver rappresentato al collega di controparte la versione dei fatti riferitagli da parte assistita, giacché il dovere di difesa -per quanto ampio- non può sconfinare nell’illecito o nella minaccia di un “male ingiusto”, specie se commessi al fine di indurlo a violare il segreto professionale (Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291 che aveva sanzionato l’incolpato in virtù del principio di cui in massima).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare non è sindacabile in Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio in ordine al tipo e all’entità della sanzione applicata (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita violazione e falsa applicazione degli art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → e art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →, per avere il giudice disciplinare irrogato una sanzione -sospensione dalla professione- ritenuta sproporzionata rispetto alla gravità del fatto. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona- sentenza del 23 settembre 2017, n. 125).

    Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Lombardo), SS.UU, sentenza n. 17532 del 4 luglio 2018

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 13237 del 28 maggio 2018, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018, Corte di Cassazione (pres. Macioce, rel. Scrima), SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15203 del 22 luglio 2016.

  • Il compimento di plurimi tentativi di pignoramento non integra, di per sé, illecito disciplinare

    Non è deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che richieda l’esecuzione di plurimi pignoramenti, ove ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, già art. 49 cod. prev.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo →), ovvero propria qualora si tratti di credito professionale (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato in primo grado “per aver posto in essere nei confronti della propria assistita, plurime azioni esecutive, tra cui quelle mobiliari con asporto dei beni, aggravandone la posizione debitoria”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso annullando la sanzione disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 13 giugno 2018, n. 65

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 1° giugno 2017, n. 66 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 207.

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 16 giugno 2018, n. 64

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nel caso di specie, il professionista si era appropriato di somme spettanti al cliente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 16 giugno 2018, n. 64

  • Il COA di Roma formula quesito in merito all’individuazione dei parametri per la determinazione del compenso relativo all’attività prestata in procedimenti dinanzi ad Autorità amministrative indipendenti.

    Tali procedimenti – di natura stragiudiziale – possono essere ricondotti alla nozione di “affari amministrativi” di cui all’art. 21, comma 4 del D.M. n. 55/2014. A mente di tale disposizione – relativa proprio alla determinazione del valore dell’affare e del compenso nel caso di attività stragiudiziale – “per l’assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l’interesse sostanziale del cliente”. Il rinvio, presente nella norma appena richiamata, consente di applicare alla determinazione del compenso le tabelle relative alle prestazioni giudiziali: il richiamo alla considerazione dell’interesse sostanziale del cliente fa propendere, di regola, per l’applicazione della tabella relativa alle prestazioni giudiziali amministrative.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 18 aprile 2018, n. 24

  • Il COA di Teramo chiede di conoscere, in termini generali, quali siano i criteri corretti di determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione del compenso, in un giudizio amministrativo di legittimità avente ad oggetto “l’annullamento di un provvedimento vincolistico della p.a., senza espropriazione per p.u., su un complesso immobiliare di proprietà del privato” suscettibile di ridurne il valore economico in termini di limitazione della possibilità di circolazione del bene in regime di libero mercato. La Commissione ritiene, anzitutto, ammissibile il quesito solo in termini generali ed astratti, non potendo (come, invece, in detta parte inammissibilmente, il quesito chiederebbe) dare risposta a più specifici quesiti che involgono l’esame della concreta fattispecie sottoposta al vaglio del COA.

    All’uopo si ritiene di potere puntualizzare:
    a) Sulla questione si è ritenuto in passato (con riferimento a fattispecie che non involgevano l’interpretazione del criterio dettato dall’art. 5, comma 3°, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, attualmente vigente) che andrebbe considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto, qualora la causa petendi della domanda sia la illegittimità dell’atto e il petitum la sua eliminazione, senza che rilevino gli eventuali risvolti patrimoniali; ciò in quanto, si è detto, l’interesse alla legittimità degli atti amministrativi non è di norma riducibile ad un’espressione pecuniaria;
    b) In effetti, le disposizioni tariffarie succedutesi nel tempo riflettono la tradizionale difficoltà di stabilire un criterio certo ed univoco nella individuazione del valore delle controversie amministrative riguardanti la tutela di interessi legittimi; questione incisa anche dal nuovo contesto, giurisprudenziale e normativo, che ha visto crollare il dogma dell’irrisarcibilità del pregiudizio inerente a posizione di interesse legittimo;
    c) E’ un dato di fatto che il contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, originato dalla domanda di annullamento dell’atto ritenuto lesivo di un interesse legittimo, presenta -come osservato dalla giurisprudenza amministrativa- “connotazioni molto differenziate, in funzione del tipo di provvedimento contestato e della sua effettiva incidenza su interessi suscettibili di immediata valutazione patrimoniale” e che sovente “non è affatto agevole individuare il “bene della vita” inciso dal provvedimento amministrativo ed ancora più difficile risulta misurare l’effettiva connessione tra il potere amministrativo e l’interesse economico posto a base della domanda” (così, in particolare, Cons. Stato, sez. V, 7.11.2007, n. 5751). Ed è appunto da tale difficoltà che origina l’orientamento interpretativo sub a);
    d) Il dato che il raffronto tra le varie disposizioni tariffarie succedutesi nel tempo ci consegna impone, però, di non fermarsi alla considerazione del petitum formale di annullamento (che costituisce il mezzo attraverso cui l’interessato può fare valere interessi sostanziali spesso assai differenziati ed eterogenei) e di verificare se il petitum di annullamento si colleghi, o meno, a un interesse patrimoniale e se esso “misurabile” in modo attendibile;
    e) L’orientamento tradizionale della giurisprudenza sub a (formatisi nella vigenza di disposizioni tra loro diverse, comunque anteriori a quella ora vigente) dell’irrilevanza del profilo patrimoniale della controversia, di là dalla evoluzione del contesto normativo di riferimento, deve tenere conto che l’art. 5, comma 3°, del D.M. n. 55/2014 ha inteso rafforzare, ai fini della determinazione del valore della controversia nel giudizio amministrativo, la considerazione del profilo patrimoniale della controversia quando ha fatto riferimento non semplicemente allo “interesse sostanziale che il cliente intende perseguire” (nella liquidazione a carico del cliente) e dello “interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione” (nella liquidazione a carico del cliente), bensì “all’entità economica” di detto interesse sostanziale (dettando, conseguenzialmente, un criterio ad hoc per le controversie in materia di pubblici contratti, in relazione alle quali con maggiore frequenza statistica la questione delle determinazione del valore della controversia si pone nel contenzioso amministrativo);
    f) Ne deriva, allora, il superamento dell’orientamento giurisprudenziale sub a come criterio rigido ed unico di determinazione del valore della controversia nel giudizio amministrativo per l’annullamento di un atto e il suo residuale rilievo quante volte permanga, nei casi concreti, la impossibilità di verificare se il petitum di annullamento si colleghi o meno ad un interesse patrimoniale e se questo sia “misurabile” in modo attendibile, sulla base comunque -secondo i principi generali- di elementi di valutazione obiettivi, specifici, concreti e certi che debbono risultare precostituiti e disponibili fin dall’introduzione del giudizio.

    Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere del 18 aprile 2018, n. 23