Costituisce gravissima violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →), tale da rendere incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’albo forense, il comportamento dell’avvocato che -in esecuzione di un medesimo disegno criminoso- promuova numerose azioni esecutive su titoli già adempiuti, approfittando della fiducia (malriposta) del debitore, così indotto a pagare somme non dovute per diversi milioni di euro (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il pagamento di numerosi debiti già soddisfatti, adducendo a propria asserita discolpa il fatto che debitore avrebbe dovuto accorgersene e quindi rifiutare la richiesta truffaldina. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della radiazione).
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Procedimento disciplinare: l’esponente non ha diritto al contraddittorio perché non è parte
Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato ed il P.M., mentre non riveste tale qualità l’esponente, che non ha diritto né di essere informato sul corso del procedimento ovvero sul suo esito, né di partecipare allo stesso e/o di essere ascoltato (sicché la mancata sua audizione non determina la violazione del diritto al contraddittorio), ma può semmai parteciparvi in qualità di testimone qualora il Consiglio territoriale lo ritenga necessario e nei limiti di tale necessità (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva concesso all’esponente di partecipare alle udienze del procedimento disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rilevato l’irritualità della procedura, respingendo nel contempo l’eccezione di nullità della relativa decisione).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 266, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84. -
Esclusa la sospensione del procedimento disciplinare in presenza di procedimento penale contro ignoti
La sospensione del procedimento disciplinare per contestuale pendenza di procedimento penale presuppone un’identità sia oggettiva sia soggettiva, ovvero: occorre che i due procedimenti abbiano ad oggetto i medesimi i fatti, e che questi siano contestati ai medesimi soggetti. Conseguentemente, non sussistono i presupposti per disporre la sospensione del procedimento disciplinare over risulti l’apertura di un “modello 44”, che è un registro delle notizie di reato a carico di persone ignote o, comunque, di notizie per le quali il pubblico ministero, nel momento in cui ordina l’iscrizione, non è in grado di individuare la persona alla quale debba essere addebitato il reato, ovvero di formulare un addebito nei confronti di un soggetto ben preciso.
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Non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile vertente tra l’esponente e l’incolpato
Atteso il principio di autonomia del processo disciplinare, non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare stesso e l’eventuale giudizio civile vertente tra l’esponente e l’incolpato, in quanti i due procedimenti perseguono diverse finalità, essendo l’uno diretto ad accertare nella condotta dell’iscritto la violazione id regole deontologiche e l’altro la sussistenza di obbligazioni tra le parti.
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Gratuito patrocinio e compenso per l’attività stragiudiziale non propedeutica ad un instaurando giudizio
E’ legittima la richiesta di compenso direttamente al cliente da parte dell’avvocato per l’attività stragiudiziale prestata, ancorché in presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per una sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, posto che, in forza della disciplina posta dal D.P.R. n. 115/02, l’attività professionale di natura stragiudiziale che non sia propedeutica ad un instaurando giudizio non può essere richiesta allo Stato, ma resta a carico del cliente nel cui interesse è svolta.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 210, confermata in sede di Legittimità da Cass. SS.UU., sent. n. 9529/2013. -
La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
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Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
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Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF era stato proposto da avvocato non Cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
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Il dovere di verità nei rapporti con i colleghi
L’avvocato non assume responsabilità per la ricostruzione dei fatti fornitagli dal cliente, ma deve astenersi tanto da accuse consapevolmente false (art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo →, già art. 14 cod. prev.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo →) quanto da critiche personali verso il collega (art. 42 cdfArt. 42 cdf – Notizie riguardanti il collegaL’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avver…Leggi il testo completo →, già art. 29 cod. prev.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo →) (Nel caso di specie, l’avvocato aveva agito contro il collega per grave negligenza professionale nonostante fosse a conoscenza, per tabulas, della infondatezza della domanda).
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L’impugnazione non può avere ad oggetto la richiesta di condanna del co-incolpato assolto
Il ricorrente avverso ad una decisione che lo riguardi non ha alcuna legittimazione a sostituirsi al C.O.A. od alla Procura Generale per ottenere la riforma di una decisione assolutoria resa nei confronti di altri incolpati.