Autore: admin

  • I limiti al sindacato in Cassazione delle sentenze disciplinari del CNF

    La rilevanza del fatto disciplinare dev’essere accertata con giudizio globale, diretto a riscontrare se l’immagine deontologica dell’avvocato sia stata effettivamente compromessa dall’illecito, quale conseguenza tratta dall’esame complessivo degli elementi di giudizio. Tale valutazione, compiuta dal giudice disciplinare sulla base delle risultanze del procedimento, non è soggetto al sindacato delle sezioni unite, laddove la delibazione del contenuto degli scritti e delle circostanze oggetto di vicende giudiziali unitamente all’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui decoro e, infine, all’esclusione dell’esercizio del diritto di critica difensiva costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione adeguata al cd. minimo costituzionale. Infatti le sentenze del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte, ai sensi dell’art. 56 r.d.l. n. 1578/1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

  • Procedimento disciplinare: la sostituzione della persona fisica del relatore

    La sostituzione della persona fisica del relatore è ininfluente sia che avvenga nella fase precedente a quella incardinata con la citazione per il giudizio disciplinare, attesa la sua autonomia rispetto alla seconda, sia che avvenga nella seconda fase, tenuto conto che, stante la natura amministrativa del procedimento innanzi al Consiglio territoriale, non trova applicazione il principio dell’immodificabilità dei membri del collegio giudicante, e non potendosi configurare pertanto alcuna ipotesi di violazione di diritto di difesa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408).

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

  • Decisione disciplinare: l’omessa indicazione del numero è irrilevante

    L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare, del numero del registro delle decisioni non rileva ai fini della validità della stessa, non essendo prevista da alcuna norma procedimentale e costituendo eventualmente una irregolarità burocratica della segreteria, successiva al perfezionamento e al deposito dell’atto medesimo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408).

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

  • Ne bis in idem e decisioni in rito

    Si verifica un “bis in idem” qualora la stessa condotta sia già stata in precedenza valutata nel merito e, pertanto, si sia consumato il potere disciplinare e si sia formato un giudicato. Conseguentemente, l’annullamento in rito (nella specie, per motivi formali dovuti all’assenza di una sottoscrizione) della decisione disciplinare del Consiglio territoriale che abbia irrogato la sanzione disciplinare, non si traduce in una preclusione comportante l’impossibilità di riesaminare i fatti posti a fondamento degli addebiti e, quindi, una consumazione del potere disciplinare, poiché il giudicato si riferisce al solo accertamento della nullità, la quale non si propaga agli atti precedenti a quello dichiarato invalido.

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

  • Decisione disciplinare: l’omessa indicazione dell’autorità e del termine per l’impugnazione

    L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, circa le modalità e la tempistica per la presentazione dell’impugnazione non è causa di nullità né giustifica, in caso di ritardo dell’impugnazione stessa, alcuna rimessione in termini, giacché la particolare qualifica professionale dell’incolpato esclude ogni incertezza in merito, non sussistendo pertanto un errore scusabile (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408).

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 366, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 255, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 227, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 42, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 15 settembre 2010, n. 64.

  • Procedimento disciplinare: l’omessa lettura del dispositivo

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché la regolamentazione di quest’ultimo non è mutuabile, nelle sue forme, dal codice di rito penale. Ne consegue che il relativo rinvio, di cui all’art. 51 r.d. n. 37/1934 (ratione temporis applicabile), opera limitatamente alle norme sulla deliberazione collegiale, senza estendersi alla pubblicazione, mediante necessaria lettura del dispositivo in udienza, della decisione, in quanto le adunanze dei Consigli locali non sono pubbliche e le relative statuizioni sono pubblicate tramite deposito negli uffici di segreteria, a cui fa seguito, anche ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, la relativa notifica all’interessato.

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98.

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

  • Procedimento disciplinare: la composizione del collegio giudicante non è immutabile

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, giacché la nomina o la sostituzione di componenti il collegio decidente è aspetto irrilevante persino in sede strettamente giurisdizionale.

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

  • Impugnazione delle sentenze CNF: il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio

    Ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 5 cod. proc. civ., applicabile pure al procedimento disciplinare, ogni diversa ricostruzione fattuale, prospettata in ricorso, è inammissibile perché comporta un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio né costituisce occasione per accedere ad un ulteriore grado di merito ove fare valere la supposta ingiustizia della decisione disciplinare impugnata.

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

  • I limiti al sindacato della Cassazione sulla regolarità del procedimento disciplinare territoriale

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. Ne consegue che la regolarità di detto procedimento può essere sindacata, in sede di legittimità soltanto sotto l’aspetto motivazionale della sentenza del Consiglio nazionale forense (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e quale nullità della decisione o del procedimento svoltosi davanti al Consiglio territoriale.

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018