In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, non riguarda il richiamo verbale di cui all’art. 52, lett. b) L.P.F., che non è sanzione disciplinare, sicché resta in tal caso operante il criterio generale dell’irretroattività della norma più favorevole (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto di commutare in richiamo verbale la sanzione disciplinare dell’avvertimento irrogatagli dal COA di appartenenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda).
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L’Avvocato non ha il diritto di ritenzione (degli originali) degli atti e dei documenti di causa, tanto meno per ottenere il pagamento dei propri compensi
Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.
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Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferita per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF -non pure sottoscritto dall’incolpato- era stato proposto da avvocato non Cassazionista, nonché in forza della procura alle liti rilasciata per il procedimento disciplinare celebrato dinanzi al Consiglio territoriale. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 256
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I (tassativi) casi di astensione obbligatoria del giudice ex art. 51 c.p.c. sono applicabili anche al processo disciplinare
I casi di astensione obbligatoria del giudice di cui all’art. 51 c.p.c., applicabili anche al processo disciplinare, sono di stretta interpretazione in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga ai principi del giudice naturale precostituito per legge.
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Il termine per la notifica della decisione disciplinare è ordinatorio
Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 50 co 1 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica all’interessato della decisone del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.
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I casi di astensione e ricusazione sono tassativi
Gli istituti dell’astensione e della ricusazione sono a presidio dell’imparzialità del giudicante e devono sussistere nei termini tassativi stabiliti dalle norme: essi si differenziano tra loro in quanto il primo è frutto di autodeterminazione del Giudicante e può essere sollevato od essere subito dalla parte, mentre il secondo, su istanza della parte, è subito dal giudicante.
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Procedimento disciplinare: la funzione del Consigliere relatore della decisione
Nell’ambito del procedimento disciplinare, la designazione del relatore, ed il suo onere di redigere la delibera conclusiva, hanno lo scopo di organizzare l’attività dell’ente e non di attribuirgli particolari poteri di orientare le scelte dell’organo. Tant’è che la decisione finale deve essere sottoscritta unicamente dal Presidente e dal Segretario d’udienza.
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Procedimento disciplinare e astensione o ricusazione del Consigliere che sia stato difensore dell’esponente
Non costituisce causa di astensione o ricusazione (artt. 51 e 52 c.p.c.) la mera circostanza che il Consigliere assista, in giudizi civili e penali, soggetti aventi posizioni processuali contrapposte a quelle di persone patrocinate dall’incolpato.
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Nella fase pre-procedimentale non opera la disciplina in tema di astensione e ricusazione
Qualsiasi attività svolta dal Consiglio territoriale attraverso i propri componenti nella fase di indagine anteriore e propedeutica all’instaurazione del procedimento disciplinare (che trova il suo momento iniziale nell’attività prevista e disciplinata dall’art. 47 del r.d. 22/1/1934 n. 37) deve ricondursi ad una vera e propria azione amministrativa, sottratta perciò alla tassatività delle ipotesi ex artt. 51 e 52 c.p.c., relative all’obbligo di astensione ed alla facoltà di ricusazione.
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Radiazione per l’avvocato che dolosamente richieda al debitore pagamenti (per milioni di euro) già adempiuti
Costituisce gravissima violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →), tale da rendere incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’albo forense, il comportamento dell’avvocato che -in esecuzione di un medesimo disegno criminoso- promuova numerose azioni esecutive su titoli già adempiuti, approfittando della fiducia (malriposta) del debitore, così indotto a pagare somme non dovute per diversi milioni di euro (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il pagamento di numerosi debiti già soddisfatti, adducendo a propria asserita discolpa il fatto che debitore avrebbe dovuto accorgersene e quindi rifiutare la richiesta truffaldina. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della radiazione).