Autore: admin

  • La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza)

    Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato, sicché non vi è neppure violazione del principio di presunzione di non colpevolezza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 12 aprile 2018, n. 28

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017, che ha confermato Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 25 marzo 2017, n. 23.

  • La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare

    Anche a seguito della riforma professionale, la sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento disciplinare, nel senso che non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 12 aprile 2018, n. 28

  • Sospensione cautelare: la nuova disciplina opera anche per fatti precedenti al 2015

    A far data dal 1° gennaio 2015 si sono realizzate tutte le premesse fattuali e logico/giuridiche ai fini dell’applicabilità della sospensione cautelare ex art. 60 L. n. 247/12, ovverosia la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), che può pertanto riguardare anche fatti precedenti tale data.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 12 aprile 2018, n. 28

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 6 giugno 2015, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 28 aprile 2015, n. 69; Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 13 gennaio 2014, n. 1, nonché Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28.

  • I presupposti della “nuova” sospensione cautelare

    A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 12 aprile 2018, n. 28

    (*)NOTA:
    a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
    b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
    c) una misura di sicurezza detentiva;
    d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
    e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

  • La notifica di (centinaia di) atti di precetto al debitore che abbia chiesto i conteggi per pagare

    Costituisce violazione deontologica la condotta dell’avvocato che -nonostante la modestia del credito ed in assenza di motivi d’urgenza- sulla base di numerose decisioni favorevoli ai propri clienti relative a cause distinte ma tutte oggettivamente connesse nonché contestuali, notifichi per ciascuna posizione il relativo atto di precetto gravato delle corrispondenti spese, senza informare il legale di controparte e mancando di riscontrarne la richiesta di conteggi per il pagamento spontaneo del dovuto, così finendo per aggravare inutilmente la posizione del debitore, senza che ciò corrispondesse ad effettiva tutela delle ragioni delle parti assistite (Nel caso di specie, il professionista aveva notificato circa 400 atti di precetto, ciascuno dei quali portante la somma di euro 100 per capitale ed euro 200 per compenso professionale, nonostante il Collega gli avesse richiesto i conteggi per il relativo pagamento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi quattro).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. de Michele), sentenza del 24 aprile 2018, n. 37

  • L’inosservanza dell’obbligo di astensione

    Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione dell’art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. de Michele), sentenza del 24 aprile 2018, n. 37

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151.

  • Non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile vertente tra l’esponente e l’incolpato

    Atteso il principio di autonomia del processo disciplinare, non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare stesso e l’eventuale giudizio civile vertente tra l’esponente e l’incolpato, in quanti i due procedimenti perseguono diverse finalità, essendo l’uno diretto ad accertare nella condotta dell’iscritto la violazione di regole deontologiche e l’altro la sussistenza di obbligazioni tra le parti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. de Michele), sentenza del 24 aprile 2018, n. 37

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 255.

  • Giudizio di rinvio a seguito dell’accertamento della prescrizione dell’azione disciplinare da parte della Corte di Cassazione

    L’accertamento della prescrizione dell’azione disciplinare da parte della Corte di Cassazione importa, in sede di rinvio al CNF, la cessazione della materia del contendere e la declaratoria di estinzione del procedimento, in considerazione del venir meno del soggetto titolare del diritto di ottenere una pronuncia sull’impugnazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 24 aprile 2018, n. 36

  • Procedimento disciplinare (di primo grado) e ragionevole durata del processo

    Il procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale ha natura amministrativa, sicché non si applica l’art. 111 Cost. (con i correlati enunciati principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, pertinenti alle sole attività giurisdizionali), bensì l’art. 97 Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 24 aprile 2018, n. 33

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 287, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), sentenza del 21 aprile 2011, n. 76 e Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Stefenelli), sentenza del 10 novembre 2005, n. 130, le quali hanno altresì escluso che al procedimento disciplinare si applichi l’art. 2 L. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, “giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa“.

  • Il procedimento amministrativo avanti al Consiglio territoriale non ha un termine (minimo o) massimo di durata a pena di nullità

    Il procedimento amministrativo avanti al Consiglio territoriale risulta regolato dalla normativa specifica di cui alla Legge Professionale, per cui ad esso non si applica l’art. 2 L. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, senza che possano sussistere dubbi sulla manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità ex art. 3 Cost. del procedimento disciplinare forense che non prevede un termine massimo di durata rispetto a quello accordato agli impiegati civili e militari per i quali l’azione disciplinare è assoggettata a termine, pena l’estinzione; infatti, quest’ultima normativa si ricollega a peculiari esigenze del rapporto di pubblico impiego non presenti nell’ambito dell’attività del libero professionista (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito la nullità del procedimento disciplinare per la sua mancata conclusione nel termine di 90 giorni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 24 aprile 2018, n. 33

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67, Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. Perfetti – Rel. Mascherin, 21 aprile 2011, n. 76; Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. Tirale – Rel. Stefenelli, 10 novembre 2005, n. 130.
    Alle medesime conclusioni pervengono Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 174; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. D’Innella), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 216, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), decisione del 21 aprile 2011, n. 76.
    Sulla mancanza anche di un termine di durata minima, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 24 novembre 2017, n. 186.
    In arg. cfr. infine Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Stefenelli), sentenza del 10 novembre 2005, n. 130, secondo cui “Il mancato rispetto del termine di cui all’art. 2, co. 3, L. n. 241/1990 (quand’anche ritenuto applicabile al procedimento disciplinare nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio territoriale) per la conclusione dei procedimenti amministrativi non è idoneo a determinare l’illegittimità del provvedimento, trattandosi di termine acceleratorio per la definizione del procedimento ed atteso che la legge non contiene alcuna prescrizione circa la sua eventuale perentorietà né circa la decadenza della potestà amministrativa né circa l’illegittimità del provvedimento adottato”.
    A quest’ultimo proposito, cfr. ora l’art. 56, co. 3, L. n. 247/2012 sul termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare.