Mai l’Avvocato può consigliare o consentire al proprio assistito una condotta sostanziale o processuale contra legem, neanche laddove questa dovesse rivelarsi più favorevole allo stesso, giacché il dovere di difesa -per quanto ampio- non può sconfinare nell’illecito a pretesa tutela del cliente.
Autore: admin
-
L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza
In difetto di un legittimo impedimento ovvero di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 27 agosto 2018, n. 97
-
Nemo tenetur contra se edere: la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio territoriale
Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → (ora art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →) la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio territoriale di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 27 agosto 2018, n. 97
-
L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento
In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta detontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità, ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 27 agosto 2018, n. 97
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 21 giugno 2018, n. 76. -
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento dell’attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 agosto 2018, n. 96
-
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza di precedenti disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 agosto 2018, n. 96
-
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 agosto 2018, n. 96
-
La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 agosto 2018, n. 96
-
Procedimento disciplinare: le norme speciali dell’ordinamento forense prevalgono sul cpc
Al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense trova applicazione l’art. 59 R.D. n. 37/1934 che impone, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi sui quali l’impugnazione si fonda e non già la nuova disciplina dell’atto di appello (art. 342, 348 bis e ter cpc), nè tantomeno il c.d. principio di autosufficienza, atteso che il giudizio innanzi al CNF non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 agosto 2018, n. 96
-
Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 agosto 2018, n. 96