Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione dell’art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento.
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La mancanza dell’attestazione di conformità della copia della decisione disciplinare rispetto all’originale
La mancanza dell’attestazione di conformità della copia della decisione disciplinare rispetto all’originale, così come la mancata sottoscrizione, non rilevano quali vizi di sua validità, la cui verifica va appunto fatta sull’originale che, per risultare valido, dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
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Il conflitto di competenza tra consigli territoriali non può riguardare l’esecuzione delle sanzioni disciplinari
il conflitto di competenza tra i COA, al quale fa riferimento l’art. 38 co. 2 RDL 1578/33, presuppone la pretesa di esercitare il potere disciplinare da parte di due Consigli territoriali, nei confronti dello stesso professionista, in relazione al medesimo comportamento. Deve conseguentemente escludersi la sussistenza di un possibile conflitto di competenza per ragioni diverse, ovvero in relazione all’esecuzione delle sanzioni disciplinari.
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L’atto di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF
L’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio territoriale a carico di un avvocato non costituisce una “decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo “status” professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché, avendo il solo scopo di segnare l’avvio del procedimento, con l’indicazione dei capi di incolpazione, non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, senza che induca ad una diversa conclusione l’introduzione della nuova disciplina del procedimento operata con la l. n. 247 del 2012, il cui art. 61 consente solo l’impugnazione delle sentenze non è possibile ricomprendere nell’ambito della potestà giurisdizionale attribuita al CNF dall’art. 50 del RdL 1578/33 provvedimenti diversi dalla decisione che conclude il procedimento.
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Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferita per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF era stato sottoscritto da avvocato non Cassazionista e privo di procura speciale alle liti. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 135
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La violazione degli impegni assunti in sede di Conciliazione avanti al COA costituisce illecito deontologico
Costituisce violazione dei principi che presiedono ad un corretto rapporto tra gli iscritti e l’ordine di appartenenza ovvero dell’obbligo di leale collaborazione con il COA (art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →, già art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →), il comportamento dell’avvocato che, in sede di conciliazione avanti al Consiglio per una ipotesi di responsabilità professionale, con atteggiamento meramente dilatorio si obblighi a denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione, omettendo poi di rispettare l’impegno assunto.
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Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato
Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta.
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Il COA di Rieti formula quesito in merito all’individuazione dell’organo competente a procedere ai sensi dell’art. 9 della legge n. 141/1992 per il caso di mancato invio del Mod. 5, atteso che la disposizione, pur facendo riferimento espresso al COA, richiama le forme del procedimento disciplinare.
Ritiene la Commissione che, attesa la natura amministrativa e non disciplinare del procedimento di contestazione in argomento, resti competente a procedere in merito il COA, nel rispetto del contraddittorio con l’interessato.
Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 13 febbraio 2019, n. 21
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Il COA di Frosinone chiede di sapere se l’Avvocato iscritto all’Albo possa essere contemporaneamente iscritto nell’istituito Registro degli Agenti Sportivi e se la simultanea iscrizione sia compatibile con l’esercizio della professione.
La risposta è nei seguenti termini:
Richiamato l’art. 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017, nonché il regolamento degli Agenti sportivi approvato con delibera n. 1596 del Consiglio Nazionale CONI del 10 luglio 2017, ritiene la Commissione che nulla osti alla contemporanea iscrizione dell’Avvocato iscritto all’Albo nel Registro degli Agenti Sportivi, a condizione che l’attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità.Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 13 febbraio 2019, n. 20
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Due quesiti del COA di Trapani in tema di incompatibilità professionale
Il COA di Trapani chiede di sapere se sussista incompatibilità all’esercizio della professione forense per il soggetto che, esercitando il ruolo di presidente ed anche di consigliere di un consiglio di amministrazione, presieda alle mansioni gestorie che competono collegialmente sul Consiglio intero (e non individualmente sulla figura apicale, la firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione nonché agli amministratori delegati, se nominati) e più specificamente su quelle che seguono: ”deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l’attuazione dell’oggetto sociale, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili per le necessità aziendali. Consentire iscrizioni, cancellazioni e postergazioni ipotecarie, rilasciare garanzie a favore di istituti di credito per operazioni di finanziamento nell’interesse proprio e della società”.
Il COA di Trapani chiede, inoltre di sapere, al fine sopra indicato, se lo svolgimento da parte di un iscritto di attività gestoria di una società cooperativa agricola a prevalente interesse mutualistico sia compatibile o meno con l’esercizio della professione forense ed in particolare quando l’attività in concreto scelta attenga alla vendita in comune dei prodotti e sottoprodotti e la ripartizione del ricavo netto ai soci in rapporto alla quantità e qualità dei prodotti conferiti, all’acquisto di macchinari per la trasformazione e il trasporto dei prodotti, acquisto di macchine ed attrezzi agricoli, piante, sementi bestiame e quanto possa necessitare alle aziende anche per l’esecuzione di miglioramenti e trasformazioni, concedendoli, occorrendo, anche ratealmente ai soci; assunzione in affitto, acquisto di terreni per condurli direttamente in conto sociale o l’assegnazione ai singoli soci con preferenza ai meno abbienti”.
Per la risposta si rinvia al parere di questa Commissione del 25 settembre 2013, n. 92, che si riporta in calce, con l’avvertenza, tuttavia, che nel caso prospettato dal quesito non può essere ravvisata la figura del piccolo imprenditore stante la rilevante dimensione della società cooperativa agricola e l’attività in concreto svolta dalla medesima. In siffatta situazione la qualità di amministratore della società è incompatibile, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. c), della L. n. 247/2012, con la professione di avvocato.Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 25 settembre 2013, n. 92
Il COA di Rieti pone un quesito riguardante la compatibilità tra l’esercizio dell’attività d’imprenditore agricolo professionale (D.Lgs n. 99/2004) e l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati.
Ritiene questa Commissione che anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 247/2012 debba essere confermato il proprio costante orientamento, espresso nella vigenza del precedente ordinamento professionale forense e illustrato da ultimo nei pareri 14 gennaio 2011, n.1 e 25 novembre 2009, n. 44 e 9 maggio 2007, n. 31, nei quali si sono indicati i criterî utili a valutare in concreto la compatibilità tra lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola e la contemporanea permanenza nell’albo degli avvocati.
Si deve premettere che l’incertezza interpretativa ha ragione d’essere solo con riferimento al piccolo imprenditore agricolo: è evidente che, qualora si tratti di un titolare di una consistente impresa organizzata, o ancora con attività estesa all’industria e al commercio nel settore agroalimentare, questi deve essere considerato un “esercente il commercio” nel senso più pieno di cui all’art.18 della Legge Professionale Forense e l’iscrizione nell’Albo incompatibile con l’attività svolta.
Di contro, non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e la giurisprudenza colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi.
Manca, dunque, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, rappresentato, ad esempio, da una organizzazione aziendale molto articolata, o dallo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo, o, anche, da una rilevante trasformazione del prodotto naturale, da cui si possa arguire che il carattere predominante dell’attività intrapresa è l’esercizio del commercio, anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere.
Si consideri che i caratteri sopra indicati sono, del resto, quelli che garantiscono al piccolo imprenditore la non assoggettabilità alle norme in materia di fallimento, secondo la previsione dell’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (il profilo della soggezione, o meno, al fallimento rimanendo peraltro un corollario e non un criterio distintivo univoco).
La condizione di piccolo imprenditore agricolo non è quindi d’ostacolo al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l’interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza: vale a dire, finché l’attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, di tal ché sia messa a repentaglio l’indipendenza dell’avvocato (che è bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell’ordinamento forense), per il suo entrare nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori commerciali.
Resta, naturalmente, nei compiti e nei poteri del Consiglio dell’Ordine competente, svolta l’istruttoria del caso, giungere ad una determinazione sulla compatibilità dell’iscrizione nel singolo caso.Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 13 febbraio 2019, n. 19