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  • Radiazione per l’avvocato che dolosamente richieda al debitore pagamenti (per milioni di euro) già adempiuti

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, deve escludersi che sia affetta da anomalia motivazionale – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012 (applicabile “ratione temporis”) – la sentenza del C.N.F. che, a fronte di una condotta del professionista consistente nella proposizione di più azioni esecutive fondate su titoli emessi nei confronti del medesimo debitore, e da questi già regolarmente adempiuti, abbia applicato la sanzione della radiazione dall’albo, avuto riguardo, per un verso, alla accertata violazione dei fondamentali doveri professionali connessa con l’assunzione di iniziative connotate da malafede e colpa grave e, per altro verso, alla rilevante entità delle somme concretamente incassate, alla pluralità delle azioni poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso nel corso degli anni, alla gravità del pregiudizio provocato alla controparte e all’immagine della categoria, nonché, infine, al contegno successivo all’illecito, tradottosi nella restituzione di una parte soltanto del denaro indebitamente ricevuto. (mass.uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Mammone, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018

  • Il COA di Sulmona chiede di sapere se possa essere accolta la domanda di iscrizione all’elenco degli avvocati specialisti di cui all’art. 3 del D.M. 144/2015 di un iscritto che abbia conseguito nell’anno 2002 un diploma di specializzazione rilasciato dall’Università di Teramo a seguito della frequenza di un corso specialistico di durata biennale. Chiede inoltre di sapere se il medesimo iscritto possa spendere il titolo di specialista.

    La risposta è nei seguenti termini: il DM 144/2015 è allo stato inapplicabile, a seguito della sentenza n. 5575/2017 del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimo l’art. 3 del provvedimento.
    Il quesito è pertanto non attuale.
    Quanto alla seconda parte del quesito, l’art. 9, comma 8 della L. 247/2012 prevede espressamente la possibilità che coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 21 novembre 2018, n. 77

  • Il COA di Milano chiede alla Commissione una revisione del proprio precedente parere n. 11/2018, in tema di interpretazione delle previsioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2 D. Lvo n. 96/2001.

    La Commissione non ravvisa ragioni per modificare il proprio orientamento e, pertanto, conferma il parere n. 11 del 21 marzo 2018, osservando altresì che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, L. 247/2012, la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale è attribuita in via esclusiva all’ordine circondariale. A quest’ultimo spetta pertanto provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 11, comma 2, del D. Lvo n. 96/2001 nei confronti della competente organizzazione dello Stato membro d’origine dell’avvocato stabilito.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 21 novembre 2018, n. 75

  • L’Unione regionale dei Consigli degli Ordini dell’Emilia-Romagna, con due distinti quesiti, chiede chiarimenti in ordine all’interpretazione del DM n. 47/2016 in tema di verifica periodica del requisito dell’esercizio effettivo e continuativo della professione, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo.

    L’Unione regionale dei Consigli degli Ordini dell’Emilia-Romagna, con due distinti quesiti, chiede chiarimenti in ordine all’interpretazione del DM n. 47/2016 in tema di verifica periodica del requisito dell’esercizio effettivo e continuativo della professione, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo. In particolare, l’URCOFER interroga la Commissione sui rapporti:
    a) tra l’esito negativo della verifica, il conseguente obbligo di cancellazione e l’art. 57 della legge n. 247/12, chiedendo cioè se possa farsi luogo a cancellazione – in caso di esito negativo della verifica – qualora l’iscritto sia sottoposto a procedimento disciplinare [quesito n. 432];
    b) tra l’esito negativo della verifica per mancato adempimento dell’obbligo formativo, conseguente obbligo di cancellazione ai sensi del DM n. 47/2016 e concorrente obbligo di trasmettere gli atti al CDD per le valutazioni di carattere disciplinare conseguenti al mancato adempimento dell’obbligo formativo [quesito n. 432];
    c) tra il DM n. 47/2016 e il Regolamento del CNF in tema di formazione continua, adottato il 16 luglio 2014. In particolare, l’URCOFER – considerato che tra i criteri di verifica dei requisiti per l’esercizio effettivo della professione rientra l’adempimento dell’obbligo formativo nel triennio ai sensi del Regolamento CNF del 16 luglio 2014 – interroga la Commissione sulla possibilità di superare lo “sfasamento” temporale tra i trienni rilevanti ai fini delle due verifiche. Infatti, ai sensi del DM n. 47/16 la verifica dell’esercizio effettivo e continuativo della professione deve essere effettuata allo scadere del triennio dall’entrata in vigore del DM (data individuata nel 22 aprile 2019), mentre la verifica dell’adempimento dell’obbligo formativo dovrà effettuarsi alla fine del triennio formativo, che scadrà il 31 dicembre 2019 (termine calcolato ai sensi dell’art. 26, comma 3 del Regolamento CNF n. 6/2014). Per effetto di tale “sfasamento” temporale, non si consentirebbe all’iscritto di far valere, ai fini della verifica dell’esercizio effettivo della professione, l’adempimento dell’obbligo formativo nel triennio, vanificando in particolare il suo eventuale completo adempimento nel periodo intercorrente tra il 22 aprile 2019 (data di scadenza del triennio di cui al DM 47/2016) e il 31 dicembre 2019 (data di scadenza del triennio formativo) [quesito n. 433].
    Quanto al quesito sub a), la Commissione osserva che il divieto di cancellazione in costanza di procedimento disciplinare prevale – per ratio e per fonte – sull’obbligo di cancellazione previsto dal DM n. 47/2016 in caso di esito negativo della verifica dell’esercizio effettivo della professione: pertanto, ove il COA rilevi che l’iscritto interessato dalla verifica negativa sia contemporaneamente soggetto a procedimento disciplinare, la Commissione ritiene che il COA non possa procedere alla sua cancellazione.
    Quanto al quesito sub b), la Commissione ritiene che debba prevalere l’obbligo di cancellazione amministrativa per mancato rispetto dei requisiti di esercizio effettivo e continuato della professione. Quanto all’invio degli atti al CDD, questo potrà pure avvenire, ma non potrà dar luogo, almeno nell’immediato, all’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dell’avvocato, ormai cancellato.
    Più complessa la risposta al quesito sub c), in quanto sussiste – effettivamente – lo sfasamento temporale rilevato dal rimettente.
    Al fine di consentire una valutazione dell’esercizio effettivo, che sia aderente alla concreta situazione dell’iscritto e, soprattutto, compatibile con la disciplina dell’obbligo formativo (da cui, a ben vedere, la disciplina della verifica dei requisiti logicamente dipende), dovrebbe a tale riguardo ritenersi che il termine triennale previsto dall’art. 2 del DM n. 47/2016 sia riferita alla scadenza del triennio solare, e non alla scadenza del terzo anno dall’entrata in vigore del DM medesimo. A favore di simile soluzione milita anzitutto la lettera della norma di cui all’art. 1, laddove prevede che la verifica venga effettuata “ogni tre anni” a partire dall’entrata in vigore del decreto e non già “allo scadere del terzo anno” a partire da tale momento. Inoltre, simile soluzione appare coerente con il già richiamato vincolo logico tra la verifica dell’esercizio effettivo – che deve avvenire anche sulla base del rispetto del criterio dell’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e) del D.M. n. 47/2016 – e la disciplina della verifica dell’adempimento dell’obbligo formativo, di cui al Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014, che deve ritenersi presupposta rispetto alla prima.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 21 novembre 2018, n. 73

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ovvero in assenza di motivazione.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019

  • Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

    La riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.L 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifìcazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019

  • I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019

  • Il CDD di Napoli formula quesito in merito alla possibilità di estendere la deroga alla competenza territoriale del CDD – prevista dall’art. 4, comma 5, del Reg. CNF n. 2/2014 per il caso di procedimento a carico di un Consigliere dell’Ordine del distretto – alla diversa ipotesi del procedimento iniziato su esposto o segnalazione di un Consigliere dell’Ordine del distretto.

    In assenza di espressa previsione normativa, non è possibile estendere in via interpretativa la disciplina della deroga alla competenza territoriale del CDD ad ipotesi non contemplate dalla norma.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 24 ottobre 2018, n. 67

  • Il COA di Barcellona P.G. chiede quale disciplina debba applicarsi per l’abilitazione al patrocinio di un praticante avvocato cancellato a domanda, dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica in vigenza della normativa precedente, reiscritto nell’elenco nel 2017.

    Il praticante potrà essere ammesso al patrocinio sostitutivo decorsi sei mesi dalla nuova iscrizione nel Registro. Diversamente da quanto espressamente previsto per l’interruzione del tirocinio – che conserva gli effetti già prodotti dall’iscrizione – la cancellazione pone infatti nel nulla gli effetti del primo periodo di iscrizione: essendosi date una cancellazione e una reiscrizione, il praticante si è nuovamente iscritto nella vigenza della disciplina attuale e, dunque, ad esso non può applicarsi la deroga di cui l’art. 1, comma 2 del DM n. 70/2016, limitata ai tirocini in corso di svolgimento.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere del 24 ottobre 2018, n. 64

  • Il COA di Bolzano chiede un parere su due distinti quesiti: 1.- Se e quale titolo possa utilizzare un soggetto già iscritto al soppresso Albo dei Procuratori Legali cancellato a domanda con delibera del 1984; 2.- Se lo stesso possa chiedere la iscrizione all’Albo degli Avvocati e a quali condizioni.

    La Commissione, dopo ampia discussione, sul primo quesito rileva che con la soppressione dell’Albo dei Procuratori Legali è venuta meno l’esistenza di quella professione e conseguentemente la potestà di usare il relativo titolo in ambito professionale o comunque lavorativo (questo a tutela dell’affidamento dei terzi): potendosi ammettere naturalmente che, in altro campo che non quello dell’utilizzo professionale diretto, possa indicarsi il fatto storico che una persona sia stata in passato iscritta a quel soppresso albo professionale (es. menzione su di un curriculum vitae, ecc.).
    Quanto al secondo quesito, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che il regime giuridico dei procuratori legali, il cui albo è stato soppresso ad opera della legge 24 febbraio 1997, n. 27, da questa stessa è regolato. In particolare, all’art. 2 si prevede il passaggio d’ufficio all’albo degli avvocati e l’acquisto del titolo di “avvocato” da parte di coloro che risultassero iscritti tra i procuratori legali alla data di entrata in vigore della legge, il giorno 28 febbraio 1997. Chi non si sia trovato in questa condizione non ha mai acquisito la qualità di avvocato: conseguentemente, volendo accedere all’albo degli avvocati, si dovrà compiere il periodo di tirocinio attualmente previsto dalla legge e superare l’esame di Stato per l’accesso alla professione.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere del 24 ottobre 2018, n. 63