L’asserita erronea indicazione, nell’intestazione della decisione disciplinare, del nominativo dei consiglieri componenti il collegio giudicante non costituisce causa di nullità della decisione se, comunque, risulti rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni (art. 43, secondo comma, r.d. n. 37 del 1934) e l’indicazione dei consiglieri stessi emerga dal verbale di udienza, che peraltro fa fede delle presenze fino a querela di falso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pardi), sentenza del 22 novembre 2018, n. 142
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 150.