Ai consiglieri dell’Ordine non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, ma la violazione del divieto non comporta la decadenza automatica prevista per l’incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine con quelle di consigliere nazionale, di componente del Consiglio di amministrazione e del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina (art. 28, co. 10, L. n. 247/2012).
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Le delibere dei Consigli territoriali fanno fede fino a querela di falso
Le deliberazioni del COA sono atti muniti di fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., sicché fanno piena prova, fino a querela di falso, “delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto domanda di revocazione ex art. 395 n. 2 cpc eccependo l’asserita falsità della delibera dell’Ordine circondariale impugnata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pardi), sentenza del 22 novembre 2018, n. 142. -
La falsificazione di documenti, anche se fatta senza scopo di lucro, offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense
Il professionista che, anche senza scopo di lucro, falsifichi un documento o se ne avvalga consapevolmente pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense (Nella specie, l’avvocato trasmetteva al cliente un falso verbale di udienza riguardante rinvii di udienze relative ad un procedimento in realtà mai instaurato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di mesi sei).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 19 marzo 2018, n. 9 e Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 44. -
L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento
In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità, ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva integralmente risarcito il danno all’esponente. In applicazione del principio di cui in massima, la sospensione disciplinare di dieci mesi inflitta all’incolpato dal Consiglio territoriale è stata ridotta a sei).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 110. -
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
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La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)
L’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio territoriale non costituisce una “decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo “status” professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché, avendo il solo scopo di segnare l’avvio del procedimento, con l’indicazione dei capi di incolpazione, non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, né – sebbene si tratti di atto amministrativo – dinanzi al TAR, sicché non deve farsi luogo al rinvio ex art. 59 L. n. 69/2009 alla giurisdizione amministrativa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza del 22 novembre 2018, n. 143
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 136, nonché Cass. SS.UU. nn. 8589/2016 e 16884/2013. -
L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato (Nel caso di specie trattavasi di ricorso avverso la cancellazione dalla Sezione Speciale degli avvocati stabiliti annessa all’Albo, di cui al D.Lgs. n. 96/2001).
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L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
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Iscrizione all’albo e compatibilità tra la professione forense e lo status religioso (di avvocato in altro Stato membro)
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l’autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell’incompatibilità tra lo status di monaco e l’esercizio della professione forense, che detta normativa prevede (Nel caso di specie, trattavasi di domanda di iscrizione all’albo degli avvocati di Atene, presentata da un monaco, già avvocato in altro Stato membro).
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 7 maggio 2019 (C-431/17)
NOTA:
In arg. cfr. pure le Conclusioni dell’Avvocato Generale del 19 dicembre 2018.
Con specifico riferimento alla (nuova) normativa interna, v. anche Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 13 febbraio 2019, n. 18, secondo cui “non sussiste ad oggi l’incompatibilità tra esercizio della professione forense e qualità di ministro del culto cattolico con cura d’anime, salva restando l’osservanza dei doveri deontologici di cui all’art. 3 della legge n. 247/12 e al Codice deontologico forense“. -
Il dovere di verità e lealtà dell’avvocato, fuori e dentro il processo
Laddove l’avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l’ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all’epilogo della rinunzia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità ex art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → (già art. 14 cod. prev.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo →), che ispira la funzione difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall’art. 3 L. n. 247/2012 con riferimento alla professione forense in generale, nonché dall’art. 88 cpc con specifico riguardo al processo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pardi), sentenza del 22 novembre 2018, n. 142
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 103.