Autore: admin

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Labriola), sentenza del 14 maggio 2018, n. 44

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Labriola), sentenza del 14 maggio 2018, n. 44

  • L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Labriola), sentenza del 14 maggio 2018, n. 44

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché -conformemente al suddetto principio del libero convincimento del Giudice- deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Labriola), sentenza del 14 maggio 2018, n. 44

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Labriola), sentenza del 14 maggio 2018, n. 44

  • Il COA di Savona chiede un parere sull’applicabilità della disciplina d’accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/90 ai procedimenti conseguenti alla presentazione al Consiglio dell’Ordine di un esposto disciplinare contro un iscritto all’Albo e sugli eventuali limiti all’ostensibilità degli atti contenuti nel relativo fascicolo.

    In risposta ai quesiti posti, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare come segue, con l’avvertenza che la risposta avrà valore anche nei confronti dei Consigli Distrettuali di Disciplina che, dopo la trasmissione dell’esposto da parte del Consiglio dell’Ordine, seguiranno lo svolgersi del procedimento.
    Osserva preliminarmente la Commissione che l’ostensione delle informazioni in questione ricade nell’ambito della disciplina del diritto di accesso alla documentazione amministrativa: l’art. 22. Comma 1 lett. d) della L. 7 agosto 1990 n. 241 (e successive modificazioni ed integrazioni) fornisce una definizione ampia del “documento amministrativo” nella quale rientrano i dati richiesti dall’istante; il comma 4 dello stesso art. 22, infatti, esclude dall’accesso solo “le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documenti amministrativi”.
    I provvedimenti disciplinari, in conseguenza della natura di ente amministrativo del Consiglio territoriale, hanno natura di atti pubblici e, pertanto, le sanzioni disciplinari con gli stessi irrogate costituiscono, in via di principio generale, “informazioni” suscettibili di accesso.
    Va detto in primo luogo che il diritto del professionista (nei cui confronti sia stato presentato l’esposto) alla riservatezza soggiace al criterio di proporzionalità rispetto all’interesse pubblico finalizzato ad esigenze di giustizia ed alla tutela di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti all’Albo.
    Ritiene altresì la Commissione che, in applicazione del suddetto criterio proporzionale di contemperamento dei concorrenti interessi pubblico e privato, non possa prescindersi dalla considerazione del ruolo di garanzia che connota la funzione pubblica del Consiglio dell’Ordine, che l’art. 24, comma 3 della L. n. 247/2012 orienta anche alla finalità di tutela dell’utenza; ciò implica che non si configurano ragioni oggettive per precludere l’accesso alle informazioni.
    L’ostensione peraltro dovrà realizzarsi nel rispetto della disciplina dettata dagli artt. 3 e 6 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. Difatti, a giudizio della Commissione, la particolare natura delle informazioni oggetto, in specie, dell’esercizio del diritto di accesso implica che la sua attuazione si realizzi mediante il procedimento di accesso formale (art. 6 del D.P.R. n. 184/2006), ossia previa istanza scritta e motivata del richiedente e relativa comunicazione della stessa al professionista controinteressato (art. 3 del D.P.R.), onde acquisirne l’eventuale motivata opposizione. Ne consegue la necessità per il Consiglio dell’ordine territoriale di considerare le ragioni del richiedente, opponendo diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali, ad esempio, la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del COA o del Consiglio Distrettuale di Disciplina, ovvero l’ottenimento – sfruttando il diritto all’accesso – di dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale.
    L’orientamento trova conferma nei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7), in particolare ove chiarisce che la sola condizione di esponente non abilita, di per sé, all’accesso agli atti del procedimento disciplinare, ma che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti, motivato con l’estraneità dell’esponente al procedimento disciplinare. Al contrario l’esponente può in effetti essere – più di altri – un soggetto potenzialmente titolato a prendere visione di detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l’esistenza di un interesse giuridicamente tutelato. Solo così il soggetto può conseguire un effettivo e pieno diritto ad accedere alla documentazione amministrativa, come previsto dall’art. 22 della legge 241/1990.
    Sicché un’istanza di accesso ad atti inerenti un procedimento disciplinare potrà essere rigettata solo se non motivata ovvero se priva di quegli elementi che, oltre le clausole di puro stile, aggiungendosi al mero status di esponente, dimostrino la qualità di soggetto abilitato a far valere determinati diritti riconosciuti dall’ordinamento, in termini di attualità, concretezza e differenziazione, escludendosi perciò l’interesse generico, meramente emulativo o dettato da pura curiosità. L’accesso è invero previsto non per un controllo indefinito sull’operato dell’Amministrazione, ma per la tutela di una posizione giuridica differenziata, significativa e ben qualificata rispetto allo specifico affare. In so-stanza, l’accesso deve conseguire ad una valutazione concreta, da condurre caso per caso e con criteri di proporzionalità, degli interessi coinvolti.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere del 24 ottobre 2018, n. 66

  • Il COA di Ferrara formula il seguente quesito: “Sussiste l’obbligo di stipulare una polizza r.c. professionale, da parte dell’avvocato iscritto nell’elenco speciale dei Docenti e Ricercatori, Universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, quale docente a tempo pieno con contratto che esclude, in base al regolamento universitario, la possibilità, anche limitata, di svolgere attività libero professionale, nonostante la totale inesistenza del rischio?”.

    La risposta è nei seguenti termini:
    L’art. 12 della L. 247/2012 prescrive l’obbligo per l’avvocato di stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compreso quello per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.
    I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno, iscritti nell’elenco di cui all’art. 15, lett. d) della L. 247/2012, aventi lo status giuridico indicato nel quesito, possono svolgere attività professionale esclusivamente nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Se, come pare possibile desumere dalla formulazione del quesito, nel caso di specie è l’ordinamento universitario stesso a precludere l’esercizio di attività professionale, ne consegue che i docenti e ricercatori interessati non hanno in questo caso l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui al citato art. 12 in quanto manca alla radice il presupposto del rischio assicurativo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 24 ottobre 2018, n. 62

  • Il Coa di Rimini chiede parere in merito alla possibilità di svolgere un semestre di tirocinio ex art. 6 del decreto 17.3.2016 n. 70 presso uno studio legale in Svizzera.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nella Confederazione Svizzera avviene in applicazione della legge n. 364 del 15 novembre 2000 di ratifica dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione svizzera dall’altra.
    L’ Accordo disciplina la libera circolazione delle persone tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, e stabilisce l’applicabilità delle direttive comunitarie in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali.
    Ne consegue che ben può essere svolto un semestre di tirocinio presso uno studio legale svizzero ove siano rispettate tutte le altre condizioni previste dal Regolamento.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 26 settembre 2018, n. 61

  • Il Coa di Parma chiede parere in merito alla possibilità di accogliere la domanda di iscrizione al registro dei praticanti da parte di cittadina moldava laureata in una Università Romena. Chiede in particolare se il titolo di studio rilasciato dall’università rumena debba essere riconosciuto ex L. 11/7/2002 n. 148 e se sia necessaria la preventiva audizione del richiedente per valutare il possesso di conoscenze e qualifiche equivalenti a quelle attestate dal diploma nazionale, e se tale incombente sia o meno di spettanza del COA.

    La risposta è nei seguenti termini:
    La materia è regolata dalla L. 148/2002 e dal DPR 189/2009, adottato ai sensi dell’art. 5 delle L. 148/2009.
    In particolare, l’art. 3, comma 1 del DPR 189/2009 prevede che “1. Sono di competenza del Ministero (MIUR NdR)) le valutazioni concernenti il riconoscimento […] d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell’accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente”.
    La procedura da seguire sarà quella indicata dall’art. 3, comma 2.
    Il riconoscimento del titolo accademico deve ovviamente precedere ogni altra attività.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 26 settembre 2018, n. 60

  • Il COA di Oristano formula quesito in merito all’incompatibilità – con conseguente obbligo di cancellazione – dell’avvocato iscritto in Albo italiano che si trasferisca all’estero e, ivi iscrittosi come stabilito, svolga attività di lavoro subordinato come collaboratore di uno studio legale.

    La Commissione rileva che ai sensi dell’art. 18, lett. d) della legge n. 247/12 sussiste incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, indipendentemente dal luogo in cui il contratto è stipulato o la prestazione è svolta. D’altro canto, la possibilità di circolare negli Stati membri dell’UE, esercitando la propria libertà di stabilimento, è prevista al fine di consentire all’avvocato di trasferirsi all’estero e potere ivi esercitare la professione forense, e non al fine di svolgere attività di lavoro subordinato (fine che pure è protetto dalla libertà di circolazione negli Stati membri dell’UE, ma non attiene alla libertà di stabilimento come professionista).

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 26 settembre 2018, n. 59