Chi intenda chiedere il rinvio dell’udienza disciplinare ha l’onere di fornire la prova documentale del legittimo impedimento con riferimento all’esistenza, assolutezza ed attualità dello stesso, non essendo all’uopo sufficiente addurre imprecisati “motivi strettamente personali”.
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La funzione essenziale della sanzione disciplinare non è quella di impedire la “recidiva specifica”
La funzione della sanzione disciplinare non è quella di evitare la reiterazione dell’illecito per il futuro, di talché essa è irrogabile anche quando, per l’eventuale mutamento della situazione di fatto o di diritto, il medesimo illecito non possa essere nuovamente commesso dall’incolpato (Nel caso di specie, trattavasi di indebita utilizzazione del titolo di avvocato, successivamente acquisito dall’incolpato nelle more del procedimento disciplinare).
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019
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Indebita utilizzazione del titolo di avvocato: l’illecito non viene meno se successivamente l’incolpato ottiene l’iscrizione all’albo
L’indebita utilizzazione del titolo di avvocato è un illecito disciplinare connotato da un grado rilevante di gravità, che peraltro non viene meno ex post con la sopravvenuta acquisizione del titolo stesso nelle more del relativo procedimento disciplinare.
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019
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Vietato l’uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avogado che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l’abbreviazione “Av.”, anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019
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La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione
Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ovvero in assenza di motivazione.
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019
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Il CNF ed il CDD non sono parti del giudizio di impugnazione delle proprie decisioni
Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense né al Consiglio Distrettuale di disciplina, per la loro posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF e del CDD).
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017. -
Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione nella fase amministrativa ed in quella giurisdizionale
Nella fase amministrativa del procedimento disciplinare, svolta dinanzi al Consiglio territoriale, costituiscono valido atto di interruzione della prescrizione l’atto di apertura del procedimento e tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (consulenza tecnica d’ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento), di modo che, ai sensi dell’art. 2945, co. 1, c.c. dal momento dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, co. 2, e 2943 c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Sambito), SS.UU, sentenza n. 15896 del 13 giugno 2019
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Procedimento disciplinare: in sede giurisdizionale, l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente
Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l’interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc).
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Sambito), SS.UU, sentenza n. 15896 del 13 giugno 2019
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La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e la sua soluzione non comporta indagini fattuali.
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Sambito), SS.UU, sentenza n. 15896 del 13 giugno 2019
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Norme del codice deontologico forense – Natura – Fonti normative integrative del precetto legislativo – Configurabilità – Fondamento – Conseguenze in tema di contestazione dell’illecito disciplinare – Enunciazione del comportamento integrante la violazione deontologica – Necessità – Rilevanza del “nomen juris” dell’incolpazione – Esclusione – Conseguente attività valutativa del giudice disciplinare – Individuazione
Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme. (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 8313 del 25 marzo 2019